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·IL BREVETTO IN ITALIA

In breve

  1. In Italia, e nella maggior parte degli Stati, un brevetto per invenzione dura al massimo 20 anni purché vengano pagate annualmente le relative tasse di mantenimento in vita (annualità); al deposito della domanda, in Italia, non si pagano annualità. La prima annualità dovuta è la quinta.
  2. Il contenuto di una domanda di brevetto rimane segreto per 18 mesi. In Italia il titolare può chiedere, al momento del deposito, che la propria domanda di brevetto venga messa a disposizione del pubblico, il che avviene dopo un minimo di 3 mesi dalla data di deposito. Gli effetti di una domanda di brevetto decorrono dalla data in cui il contenuto è reso accessibile, ovvero viene notificato, ai terzi.
  3. Fino a quando il contenuto di una domanda di brevetto è segreto, non è opportuno comunicare a terzi l’idea di soluzione della stessa se non seguendo precisi accorgimenti.
  4. Il contenuto di una domanda di brevetto depositata in Italia è protetto provvisoriamente in quasi tutto il mondo per 12 mesi, trascorsi i quali la protezione continua solo negli Stati ove la domanda di brevetto è stata effettivamente depositata e diviene esclusiva solo quando il brevetto viene concesso.
    Negli Stati in cui è previsto l’esame di merito, oltre alle spese di deposito e di mantenimento, ci sono le spese per le procedure d’esa­me e le spese per superare l’eventuale opposizione, alla concessione finale, che ogni terzo può presentare laddove tale opposizione è possibile (es.: nella procedura del Brevetto Europeo).
  5. L’idea di soluzione che caratterizza una domanda di brevetto per invenzione non deve essere stata divulgata, per esempio vendendo o anche solo proponendo il relativo prodotto (nel caso in cui dal prodotto si ricavi facilmente detta idea di soluzione), prima di procedere al deposito della domanda.                       
    L’idea di soluzione può essere oggetto di prove e sperimentazioni a condizione che ciò sia evidente anche per chi effettua dette prove e sperimentazioni e che detto sia soggetto a riservatezza.
  6. L’idea di soluzione che caratterizza una domanda di brevetto per invenzione non deve essere riproduzione di ciò che è già presente altrove, né deve essere una banale rielaborazione dell’esistente.
  7. Si deve sempre indicare chi è il vero inventore (sia esso dipendente, collaboratore, professionista o artigiano) tenendo presente che, in certi tipi di rapporto contrattuale con il datore di lavoro, l’inventore può avere diritto ad un “equo compenso” in più dello stipendio, o del compenso concordato, per la sua attività di progettista o di ricercatore.
  8. Quando si commissionano progetti, o prototipi, a terzi, si deve, con chiarezza e preliminarmente, definire contrattualmente chi sarà il titolare delle eventuali idee inventive e come sarà regolato economicamente il contributo inventivo del terzo.
  9. Non esiste alcuna ricerca che possieda un grado di sicurezza assoluto in quanto tutte presentano un certo grado di sicurezza, un certo grado di copertura e un certo grado di aggiornamento. Si ha la certezza del risultato solo quando si reperisce un documento anteriore identico all’idea di soluzione che si vuol verificare (certezza in negativo).        
    Una ricerca preventiva è, di fatto, un vero e proprio “studio di fattibilità”.
  10. Per individuare eventuali idee di soluzione protette da terzi, si possono effettuare ricerche a nome del titolare, a nome dell’inventore, per Stato, per priorità o per argomento.
  11. Si possono effettuare controlli continui (sorveglianze) su argomenti specifici ovvero su nomi specifici, ad esempio per monitorare i concorrenti o un settore di interesse.
  12. È consigliabile estendere il contenuto di una domanda per brevetto negli Stati ove si ritiene di avere, nel medio periodo, un effettivo interesse economico o dove sono presenti potenziali concorrenti, evitando quegli Stati in cui non è comunque conveniente avviare una causa contro terzi contraffattori.
  13. Vi sono due aspetti da valutare per decidere se procedere con una domanda di brevetto. Da un lato le spese per un brevetto (deposito, estensione, ottenimento e mantenimento) non dovrebbero essere superiori ad una frazione percentuale del fatturato che si presume di ottenere con il prodotto che contiene l’idea di soluzione brevettata. Tale percentuale dipende dal margine di contribuzione lordo che detto prodotto ammette. D’altro lato un brevetto vincola al proprio titolare una tecnologia e crea quindi una barriera di ingresso a terzi in un mercato. La decisone se procedere con una domanda di brevetto, deve quindi essere sì finanziaria, ma, a volte, soprattutto strategica.
  14. Una domanda di brevetto può essere estesa all’estero seguendo:
    • la via nazionale (Stato per Stato),
    • la via del Brevetto Europeo (vedi) per gli Stati ivi compresi mentre, per quelli non compresi, la via nazionale,
    • la procedura di ritardo del PCT (vedi) per gli Stati ivi compresi mentre, per quelli non compresi, la via nazionale.
  15. Prima di depositare all’estero il contenuto di una domanda di brevetto è opportuno verificare se l’idea di soluzione ivi descritta ha subito nel frattempo, nella pratica, modifiche o implementazioni al fine di adeguare la domanda di brevetto prima dell’estensione.
  16. Attualmente in Italia una domanda di brevetto diviene brevetto dopo circa 3/4 anni dal deposito.
  17. Il contenuto di una domanda di brevetto e di un brevetto è definito dal tenore delle rivendicazioni ed in particolare da ciò che è individuato dopo la formula normalmente presente e consistente in “caratterizzato dal fatto che” o equivalenti. Il contenuto di una rivendicazione non può essere interpretato in modo estensivo, ma deve essere interpretato alla luce di ciò che descrizione e disegni individuano essere la volontà del richiedente.                   
    È solo ciò che è presente nelle rivendicazioni, ed in particolare in quelle indipendenti, che può essere fatto valere contro i terzi. Una rivendicazione che non contiene la ripartizione “caratterizzato dal fatto che”, o analoga, perché ci sia contraffazione deve essere riprodotta integralmente.          
    Si può avere contraffazione: o in quanto il contenuto di una rivendicazione indipendente è praticamente riprodotto letteralmente, o in quanto è riprodotto per equivalenti.
  18. La rivendicazione principale, di procedimento, di dispositivo e/o di prodotto, deve contenere il così detto “collo di bottiglia”, cioè quella parte dell’idea di soluzione che costituisce l’invenzione, e che il nemico deve necessariamente adottare per ottenere gli stessi vantaggi e benefici.                        
    Meno aspetti sono previsti per definire il “collo di bottiglia”, più difficile sarà “uscire” dal brevetto ovvero più difficile sarà riuscire ad aggirare l’idea di soluzione brevettata.
    Più la rivendicazione principale è del tipo “borsa della spesa”, cioè contenente molte cose, più sarà facile ottenere la concessione del brevetto ma sarà anche più facile per un terzo aggirare il brevetto.
  19. Il contenuto di una rivendicazione, per essere validamente opponibile ai terzi, nella descrizione deve spiegare quale funzione svolge e quale contributo conferisce all’idea di soluzione. Qualora sia utilizzata da un terzo una rivendicazione dipendente, ma non anche la rivendicazione indipendente che sostiene e giustifica la dipendente, non vi è contraffazione.
  20. Il contenuto di un documento anteriore, utilizzato per valutare la validità di una rivendicazione di un brevetto, rimane congelato alla data di accessibilità al pubblico di detto documento anteriore quando viene confrontato per novità, mentre deve essere attualizzato con le normali conoscenze ed esperienze nel frattempo maturate fino alla data prioritaria del brevetto quando lo si confronta in tema di attività inventiva.
  21. Il contenuto di una domanda di brevetto può essere oggetto di cessione, ovvero di concessione di licenza a terzi.
  22. Il software può essere protetto con un brevetto alla condizione che esso serva per attività produttive ed in quanto vengano protette le funzioni svolte, non per come è scritto. Fanno caso a sé gli Usa, il Giappone e pochi altri Stati.
  23. Con un brevetto si può proteggere: il procedimento; la macchina o l’impianto che realizza detto procedimento; gli attrezzi; i dispositivi o quanto altro essenziale ed univocamente dedicato al procedimento; in certi casi l’uso del prodotto ottenuto.
  24. Un brevetto di procedimento può proteggere il prodotto ottenuto, l’impianto che adotta tale procedimento, quando fatto funzionare con tale procedimento, le macchine, i dispositivi essenziali o gli accorgimenti essenziali per la realizzazione del procedimento.


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