| IL MODELLO INTERNAZIONALE
L’Accordo dell’Aja sul Modello Internazionale è suddiviso in tre accordi internazionali:
- L’atto di Londra del 1934
- L’atto dell’Aja del 1960
- L’atto di Ginevra del 1999
Questa pluralità di accordi pone di volta in volta problemi di corretta definizione della protezione ottenibile.
L’Italia, in quanto tale, ha aderito all’Atto dell’Aja del 1960, mentre l’Italia, in quanto facente parte della Comunità Europea, ha aderito all’atto di Ginevra del 1999.
Alla data del 10.04.2009, gli Stati dell’Aja sono i seguenti: Albania, Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Costa d’Avorio, Croazia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Kirghizistan, Italia, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Mali, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Niger, Rep. Dem. di Corea, Romania, Senegal, Serbia, Slovenia, Suriname, Svizzera, Ucraina ed Ungheria.
Alla data del 10.04.2009, gli Stati dell’atto di Ginevra sono i seguenti: African Intellectual Property Organization (OAPI), Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Comunità Europea, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, Georgia, Ghana, Islanda, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Mongolia, Namibia, Oman, Romania, Sao Tome e Principe, Singapore, Slovenia, Spagna, Svizzera, Syrian Arab Republic, Macedonia, Turchia, Ucraina ed Ungheria.
Solo persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità, oppure un domicilio oppure una stabile organizzazione industriale o commerciale, in uno degli Stati membri, possono depositare una domanda internazionale.
Nell’atto di Ginevra è previsto che una domanda possa venir depositata anche sulla base di una abituale residenza in uno Stato contraente.
Un deposito di Modello Internazionale non deve obbligatoriamente essere preceduto da un corrispondente deposito nello Stato di origine del titolare.
Il vantaggio di scegliere la strada del Modello Internazionale per proteggere i propri modelli è un vantaggio tipicamente economico.
In un’unica domanda di Modello Internazionale possono essere compresi fino a 100 modelli diversi fra di loro, ma rientranti in un’unica classe della specifica classificazione internazionale.
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del Modello Internazionale in base all’Atto dell’Aja (entro 12 mesi, in base all’Atto di Ginevra) le amministrazioni nazionali possono sollevare obiezioni in forza delle loro leggi nazionali; ciò in quanto gli effetti dei Modelli Internazionali nei singoli Stati sono regolamentati dalle specifiche leggi nazionali.
L’attuale durata di un Modello Internazionale è di 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile di 5 anni in 5 anni in ragione delle specifiche norme nazionali. |