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CONSULENZA TECNICA
Nelle cause in cui viene
posta in discussione la validità di un brevetto, l’attività
istruttoria di maggior rilevanza è la valutazione in termini
storici, o in termini tecnico-giuridici, degli elementi di fatto
offerti dalle parti e tendenti a provare, o non, la sussistenza
dei requisiti di legge. L’atto amministrativo di accertamento
di alcuni requisiti del contenuto della domanda di brevetto, che
si conclude con la concessione, certifica l’efficacia del
brevetto, anche ai fini penali. È quindi sufficiente che
il titolare, o l’avente causa, si rifaccia all’accertamento
documentato nell’attestato di brevetto per provare la validità
del suo diritto, ciò fa sì che spetta a chi contesta
l’inesistenza o l’invalidità del diritto brevettuale,
darne prova.
Per tali motivi l’art. 77 L.I. recita: “L’onere
di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto”.
Va notato che tale presunzione di validità del brevetto non
riguarda la legittimità dell’atto amministrativo di
concessione, ma si riferisce esclusivamente al fenomeno processuale
dell’inversione dell’onere della prova. La prova può
essere ottenuta o mediante la Consulenza Tecnica d’Ufficio
(C.T.U.), o mediante altri mezzi di prova quali, ad esempio, il
rigetto di una parallela domanda di brevetto in sede di Brevetto
Europeo.
La C.T.U., nell’ordinamento
italiano, non è un mezzo istruttorio a disposizione delle
parti, né può essere disposta per sopperire all’inerzia
di queste. Due sono sostanzialmente le strade per svolgere una C.T.U.
- Una prima strada è la consulenza
tecnica c.d. tradizionale.
In essa il giudice, sentite le parti, nomina uno o più
consulenti tecnici (C.T.U.), che assumono la veste di ausiliari
del giudice. A costoro il giudice affida uno o più quesiti
e fissa un termine entro cui devono depositare le proprie conclusioni.
Durante le operazioni peritali, che devono svolgersi nel rispetto
del contraddittorio, le parti hanno il diritto di farsi assistere
da consulenti tecnici di parte (C.T.P.).
Regola generale è che il consulente tecnico non può
indagare su fatti essenzialmente diversi da quelli prospettati
dalle parti: questo principio risulta in parte attenuato poiché
non è necessario che tutti gli elementi di tali fatti siano
specificamente dedotti e preventivamente provati, essendo sufficiente
che i fatti stessi si presentino come seriamente possibili e concludenti.
Il C.T.U. può, quindi, richiedere, anche a terzi e senza
preventiva autorizzazione del giudice, informazioni per l’accertamento
di fatti intimamente collegati con l’oggetto dell’indagine.
Il risultato di tale attività, al fine di assumere valore
probatorio, deve recare l’indicazione espressa delle parti.
Al C.T.U. è anche concessa la possibilità di avvalersi
dell’aiuto di un esperto, del cui operato risponde. Il giudice
può accogliere le conclusioni del C.T.U., nel qual caso
è sufficiente che indichi la fonte del suo convincimento
oppure può disattenderle, nel qual caso deve precisare
una logica ed adeguata motivazione di dissenso.
Va ricordato che la consulenza tecnica può essere disposta
anche d’ufficio, poiché ciò non costituisce
violazione del principio della disponibilità della prova
dato che la consulenza rappresenta un mezzo di accertamento al
quale il giudice può sempre ricorrere d’ufficio quando
la decisione della causa richieda particolari cognizioni od indagini
di natura tecnica, per le quali non appaiono sufficienti gli elementi
già acquisiti al processo.
- Una seconda strada è quella prevista
dall’art. 25 E.P.C.
Secondo l’art. 25 E.P.C., che deriva da un disposto della
legge brevetti olandese, su richiesta del competente Tribunale
nazionale di uno Stato contraente che giudica vertenze di violazione
o nullità, l’U.B.E. è obbligato, dietro corrispettivo,
a fornire un’opinione tecnica relativa al brevetto europeo
oggetto della vertenza. Anche nella Repubblica Federale Tedesca
esiste una norma corrispondente al modello olandese, anche se
il compito assegnato all’Ufficio Brevetti Tedesco è
più limitato. Secondo l’art. 25 E.P.C., la divisione
d’esame deve fornire un “parere tecnico”, cioè
deve limitarsi agli aspetti tecnici, tenendo presente che a proposito
della nullità, o della contraffazione, la decisione effettiva
è di esclusiva competenza del Tribunale nazionale.
Più in generale, la divisione d’esame dovrà
sforzarsi di dare un parere tecnico su tutte le questioni tecniche
normalmente trattate nel corso della procedura europea d’esame,
anche qualora dette questioni rivestano sia un aspetto giuridico
che uno tecnico. La divisione d’esame dovrà tuttavia
astenersi da qualsiasi dichiarazione particolare concernente la
validità del brevetto o la sua eventuale contraffazione.
Ugualmente, essa non dovrà formulare alcun parere concernente
l’estensione della protezione (art. 69 E.P.C. e protocollo
ad esso afferente). Durante la procedura secondo l’art.
25 E.P.C., le parti possono farsi rappresentare da propri C.T.P.
- Altri mezzi di prova.
L’art. 77 L.I. non stabilisce alcuna limitazione al riguardo
dei mezzi di prova e pertanto il giudizio sulla validità,
o invalidità, del brevetto può essere provato, oltre
che con la C.T.U., anche con qualsiasi altro mezzo di prova. Da
ciò, l’affermazione contenuta nella descrizione del
trovato allegata alla domanda di brevetto, secondo cui l’invenzione
rivendicata integra una soluzione molto semplice di un problema
tecnico, ha valore probatorio proprio di una confessione stragiudiziale
ai sensi dell’art. 2735 c.c.
Ancora, la prova può essere ottenuta in via presuntiva
come nel caso in cui un trovato sia stato, ad esempio, pubblicato
su riviste straniere in modo tale da essere apprezzato da un tecnico
del settore prima del deposito della domanda.
Anche la prova testimoniale è ammessa, ad esempio per dimostrare
una precedente adozione del trovato che abbia a costituire divulgazione.
La prova testimoniale può avere anche contenuto negativo,
può cioè escludere la precedente presenza sul mercato
del trovato. Una dichiarazione giurata prodotta dal titolare e
contenente il confronto tra l’invenzione e le antecedenze
dedotte dal contenuto vale quanto una difesa di parte ed è
liberamente apprezzabile dal giudice.
Il CTU (Consulente Tecnico
d’Ufficio)
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è una figura
giuridica introdotta con il codice di procedura civile attualmente
in vigore e che sostituisce il perito, figura giuridica prevista
dal codice del 1865. Il consulente tecnico d’ufficio non limita
la sua opera alla stesura di una relazione che rispecchi il suo
parere su una o più questioni, ma “presta
assistenza” al giudice per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo. Per capire quale è il ruolo
del CTU in una controversia che ha per oggetto diritti brevettuali,
o di proprietà industriale, è comunque necessario
inquadrare la sua figura all’interno del processo civile “ordinario”.
Il CTU è considerato una figura
ausiliaria del giudice, cioè fa parte di coloro che,
pur non facendo parte degli uffici giudiziari, coadiuvano il magistrato
svolgendo attività funzionalmente e, a volte, sostanzialmente
giurisdizionali. Tale figura si è resa necessaria per poter
fornire al giudice gli strumenti necessari affinché egli
si possa formare un’opinione precisa, anche in quelle questioni
ad alto contenuto tecnico, nelle quali sarebbe necessaria
una preparazione specifica che non può essere in possesso
del magistrato. È per tale motivo che l’oggetto della
valutazione del CTU deve essere sempre di natura tecnica, senza
mai sconfinare in valutazioni giuridiche. Qualora il giudice affidi
al CTU un’indagine di tale tipo, la soluzione della controversia
deve sempre essere basata su valutazioni autonomamente formulate
dal giudice, senza cioè che questi si sia basato sulla perizia.
Proprio la denominazione “consulente tecnico d’ufficio”,
mette in rilievo due caratteristiche:
- di essere un soggetto chiamato a consigliare il giudice con
relazioni non vincolanti;
- di essere un tecnico, cioè un esperto in quelle materie
che il giudice non è tenuto a conoscere.
Il CTU ha come compito di constatare i fatti della causa e fornire
al giudice i chiarimenti tecnici che questi ritiene opportuno chiedergli,
ma non ha il compito di sopperire all’inerzia delle parti
nell’adempimento al proprio onere probatorio, infatti la consulenza
non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione
di fatti già acquisiti. Pertanto, le parti non possono richiedere
la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) con il fine di accertare
l’esistenza di fatti non provati, in quanto tali fatti devono
essere già dimostrati nel momento in cui si richiede la CTU,
in quanto detta può solo fornire una valutazione tecnica
su di essi.
Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, può accadere talvolta
che la CTU fornisca elementi di prova e questo accade quando:
- i dati oggetto di prova non sono rilevabili che con l’ausilio
di particolari strumenti e/o cognizioni;
- la consulenza supplisce l’ispezione giudiziale nell’ipotesi
che quest’ultima debba eseguirsi con l’assistenza
di un consulente o quando l’intervento di quest’ultimo
è necessario per la consistenza e le caratteristiche tecniche
di un’opera;
- quando c’è da riscontrare fatti riguardanti il
funzionamento di un impianto ad alta tecnologia, la CTU diventerà,
oltre che strumento per la loro valutazione, mezzo necessario
per il loro accertamento e descrizione.
La CTU non può, invece,
mai riguardare la valutazione del
contenuto di un contratto, oppure di fatti su cui può essere
prestata la prova testimoniale, non può neppure riguardare
valutazioni ed interpretazioni sul contenuto di sentenze. Nel campo
dei brevetti vanno segnalati i seguenti orientamenti:
- la CTU sulla validità dei brevetti
non può essere disposta a fini puramente esplorativi, per
surrogare attività assertive o probatorie che competono
alle parti;
- la CTU non costituisce un mezzo istruttorio
di natura inquisitoria, quindi il giudice non può utilizzare
l’operato del CTU per stabilire le priorità da esaminare;
- nella CTU non adempie all’onere probatorio
la parte convenuta per contraffazione che, eccependo la nullità
per predivulgazione, si limiti a fornire al CTU i nomi di alcuni
imprenditori stranieri presso i quali esperire indagini, senza
fornire documentazione sulle caratteristiche dei prodotti e dei
procedimenti addotti come anteriorità invalidanti;
- l’istanza di ammissione di una CTU
volta ad accertare la nullità di un brevetto per modello
industriale non è accoglibile quando non sia accompagnata
dalla produzione di documenti sui quali possa svolgersi l’accertamento
tecnico;
- l’onere della prova della mancanza
di originalità dell’invenzione ha per contenuto la
ricostruzione dello stato anteriore della tecnica, restando poi
affidato al CTU la valutazione del livello inventivo del trovato,
in base alla sua competenza specifica del settore.
La valutazione dell’opportunità di ammettere una consulenza
tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice, il
cui provvedimento, se adeguatamente motivato, è incensurabile
in Cassazione. Tuttavia il giudice ha l’obbligo
di motivare il mancato accoglimento dell’istanza di
ammissione della CTU, quando questa assuma rilevanza decisiva ai
fini della decisione. Nel caso in cui il giudice decida di non ricorrere
all’ausilio del CTU, deve dimostrare con motivazione adeguata,
d’aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri, tutti
i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti
ai fini della decisione, in quanto non può respingere l’istanza
di ammissione della CTU e ritenere non accertati i fatti che la
consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di
insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso
ad indagini tecniche rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito, come tale esercitabile
senza obbligo di motivazione e senza che il provvedimento negativo
possa essere censurato in sede di legittimità quando risulti
che gli elementi di convincimento, per disattendere la richiesta
della parte, siano tratti da risultanze probatorie già acquisite
e valutate con giudizio immune dai vizi logici e giuridici.
Quando la consulenza tecnica sia richiesta da una parte al fine
di accertare fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali
si presenta come strumento d’indagine più efficace
e funzionale, il giudice del merito non può negarla senza
confutare con adeguata motivazione
le ragioni addotte dalla parte a fondamento dell’istanza e
non può rigettare la pretesa sostanziale osservando che con
quella richiesta non si è adempiuto all’onere della
prova. Se la decisione della controversia dipende unicamente dalla
risoluzione di una questione tecnica, perché i fatti fondamentali
non possono altrimenti essere provati ed accertati, non può
il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune
conoscenza e neppure disporre indagini tecniche e, dall’altro,
respingere la domanda perché non provati i fatti che soltanto
l’impiego di conoscenze tecniche avrebbero potuto accertare,
senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà
della motivazione. È comunque inammissibile il ricorso per
cassazione con il quale si impugni un provvedimento istruttorio
ammissivo della CTU.
La scelta del Consulente
Tecnico d’Ufficio
Il consulente tecnico, o i consulenti tecnici d’ufficio,
nel caso in cui sia nominato un collegio di periti, di regola devono
essere iscritti ad un apposito albo diviso per categorie, istituito
presso ogni Tribunale e presieduto dal Presidente di detto Tribunale.
Qualora si ritenga necessaria una competenza tecnica particolare,
il giudice può anche nominare come consulente una persona
iscritta in un albo di diverso Tribunale ovvero non iscritta in
alcun albo, previo parere del Presidente del Tribunale e con provvedimento
nominativo.
La mancata osservanza di queste regole non invalida il provvedimento
di nomina avendo funzione direttiva e non essendo dettate a pena
di nullità. La CTU può essere affidata anche ad un
non iscritto all’albo professionale qualora le parti non si
oppongano, ma non può essere affidata a chi non sia in possesso
dell’abilitazione professionale, a meno che le parti siano
concordi nel riconoscerne la competenza tecnica. Nel giudizio
di appello può essere nominato lo stesso CTU che ha
prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti
di proporre istanza di ricusazione.
L’attività
del Consulente Tecnico d’Ufficio
Il CTU, nello svolgimento del suo incarico in tema di Brevetti
e Marchi, non è tenuto alla valutazione dei soli aspetti
tecnici, ma può anche compiere
un’opera di ricostruzione tecnica dei fatti prospettati
dalle parti, evitando però di sostituirsi all’onere
probatorio che spetta alle parti. Egli deve collaborare con il giudice
sia in udienza che in camera di consiglio, fornendo i chiarimenti
che da questo gli vengono richiesti. La sua attività può
estendersi anche fuori dell’udienza ed anche in altra circoscrizione
giudiziaria.
Tutta l’attività del CTU deve svolgersi sempre tenendo
presente i limiti che vengono fissati dal giudice nel quesito e
quindi deve riguardare fatti precisamente
indicati dalle parti e tradotti nei quesiti sottopostigli
dalle parti e dal giudice o comunque, su questioni intimamente collegate
all’oggetto dell’indagine tecnica. Il consulente tecnico
di ufficio, essendo vincolato unicamente dalla richiesta fattagli
dal giudice, non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati
dal consulente di parte, né ad ampliare l’indagine
quando abbia acquisito sufficienti elementi di giudizio.
Nello svolgimento dell’incarico affidatogli, il consulente
tecnico d’ufficio può avvalersi dell’opera
di esperti specialisti, rifacendosi, nella sua relazione,
alle loro conclusioni, dopo averle responsabilmente valutate, al
fine di acquisire, mediante necessari sussidi tecnici, tutti gli
elementi di giudizio che gli consentono di rendere al giudice un
parere più informato. Il ricorso, da parte del CTU, all’opera
di detti esperti non richiede una preventiva
autorizzazione del giudice, nè una nomina formale,
nè il successivo giuramento degli esperti medesimi, dal momento
che il risultato della loro indagine è sottoposto al vaglio
del consulente stesso, ed a quella del giudice, restando salva la
facoltà delle parti di proporre deduzioni ed osservazioni
in ordine a queste indagini, come utilizzate nella relazione tecnica.
Le osservazioni che il consulente tecnico aggiunge, con apposita
postilla alla propria relazione, anteriormente al deposito della
stessa, formano parte integrante di questa e, non sottraendosi alla
possibilità di esame e confutazione ad opera delle parti
interessate, possono essere poste dal giudice a fondamento della
sua decisione. Non comporta nullità della CTU l’espletamento
della relazione in forma orale anziché
scritta, in quanto l’art. 62 c.p.c. prevede espressamente
tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento
alle indagini a lui commesse.
Le dichiarazioni rese e le informazioni
fornite dai terzi al CTU, nel corso delle sue operazioni,
riguardo a fatti intimamente collegati con l’oggetto delle
indagini, non valgono in alcun modo, tanto meno se raccolte fuori
dalla presenza del giudice, quali vere e proprie deposizioni testimoniali,
ma hanno, anche nel caso di mancata contestazione delle parti, valore
di indagini liberamente apprezzabili. Allorchè il consulente
abbia indicato i nomi delle parti liberamente interpellate, il giudice,
cui è rimessa la valutazione di ogni accertamento del CTU
che esorbiti dai quesiti assegnatigli, può considerare tali
accertamenti come elementi di prova, o ammettere le parti a provare,
positivamente o negativamente tali circostanze.
È escluso che il CTU possa prendere in considerazione, senza
il consenso delle parti, documenti non
acquisiti al processo, perché allora non si tratterebbe
di utilizzare semplici elementi di fatto, ma di valutare un documento
che avrebbe potuto essere utilizzato in giudizio solo nel caso in
cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne avesse ordinata
l’esibizione e ne avesse quindi accertata la validità
sostanziale e formale.
Il consulente che è autorizzato a compiere indagini senza
che sia presente il giudice, deve dare in tempo utile, ex art. 90
disp. att., comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo d’inizio
delle operazioni garantendo il contraddittorio. Nessuna forma particolare
è prevista, per l’avviso,
potendo anche essere verbale, e nell’ipotesi in cui la comunicazione
sia data mediante dichiarazione inserita nel processo verbale di
udienza, l’eventuale assenza dei difensori è irrilevante,
atteso che il contenuto di tale verbale si presume noto e non và
comunicato alle parti e nessuna comunicazione deve essere data alla
parte contumace.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’obbligo
della comunicazione è sancito con esclusivo riferimento
alla fase iniziale delle operazioni peritali, sicchè esso
non opera per ogni singola indagine successiva, che lo stesso consulente
ritenga di dover compiere, essendo onere delle parti, seguire lo
svolgimento delle varie fasi.
Nell’ipotesi in cui il consulente rinvii le operazioni a data
da destinarsi e poi le riprenda senza più curarsi di avvertire
le parti e i loro consulenti, direttamente o a mezzo del cancelliere,
occorre di volta in volta accertare se tale comportamento omissivo
sia stato potenzialmente idoneo a danneggiare ed abbia effettivamente
pregiudicato o meno la concreta difesa delle parti. Nel momento
in cui si realizza una violazione dei diritti della difesa, non
essendo questa stata messa nelle condizioni di seguire e controllare
le operazioni del CTU, si avrà la nullità della perizia.
La violazione dei diritti della difesa nell’espletamento della
consulenza tecnica, dà luogo a nullità
relativa della relazione, e quindi deve necessariamente essere
fatta valere nella prima istanza o difesa
successiva al deposito della relazione, pena la sua sanatoria.
L’eventuale nullità non può essere eccepita
d’ufficio dal giudice, nè per la prima volta in grado
di appello.
Processo verbale e relazione
L’art. 195 c.p.c. statuisce che “delle indagini
del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con
l’intervento del giudice istruttore, ma questi può
anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice,
il consulente deve farne relazione, nella quale si inserisce anche
le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che
il giudice fissa”.
Dal testo di questo articolo si è dedotto che la scrittura
non rappresenta la forma essenziale, ma la documentazione delle
attività svolte dal CTU, da ciò ne deriva che:
- se il CTU agisce con l’intervento
del giudice la documentazione relativa alla sua attività
risulterà dal processo verbale redatto dal cancelliere,
ma se i rinvii e le osservazioni investono questioni complesse,
il giudice può disporre che sia redatta la relazione. È
stato anche sostenuto che se i risultati delle indagini vengono
inseriti nel processo verbale, rimangono opera del CTU, e sempre
distinti da quelle, con la conseguenza che mentre il processo
verbale costituisce prova fino a querela di falso, i rilievi del
CTU, non essendo pubblico ufficiale, potranno essere contraddetti
con qualunque mezzo di prova;
- se le indagini sono compiute senza l’intervento
del giudice, il CTU ne deve fare relazione, anche oralmente in
udienza. In tal caso vige l’obbligo, ai fini del contraddittorio,
di inserire le osservazioni che le parti hanno compiuto direttamente
o per mezzo dei loro consulenti tecnici.
La giurisprudenza ritiene che non sia motivo di nullità
la circostanza che il CTU non abbia inserito nella relazione le
osservazioni delle parti, purché sia chiaro che ne abbia
tenuto conto. Il termine che il giudice indica per il deposito della
relazione è un termine ordinatorio:
può quindi essere prorogato e la sua inosservanza non determina
la nullità della consulenza. Tuttavia nel caso di deposito
avvenuto dopo la rimessione della causa al collegio, della relazione
del CTU su cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento,
si determina la nullità del procedimento per violazione del
diritto al contraddittorio. Il mancato rispetto del termine per
il deposito può essere considerato giusto motivo per la sostituzione
del CTU, ai sensi dell’art. 196 c.p.c.
Se il giudice non fissa tale termine di cui all’art. 289 c.p.c:
“i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione
dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti
debbono compiere, possono essere integrati, su istanza di parte
o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza
in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro comunicazione
o notificazione se prescritte…”.
“Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la
rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione
del consulente tecnico” art. 196 c.p.c. Presupposto della
rinnovazione delle indagini è che i risultati della consulenza
già espletata risultino insufficienti o inidonei.
Quando invece ci sia scarsa chiarezza sulla relazione o sulle risultanze
del processo verbale, non si avrà rinnovazione ma semplicemente
una richiesta di chiarimenti. In caso di rigetto della istanza di
rinnovazione delle indagini (o di richiamo del consulente per chiarimenti),
il giudice non è tenuto a motivare diffusamente il proprio
provvedimento, essendo sufficiente che riconosca come esaurienti
i risultati già conseguiti e atteso che, in tale riconoscimento,
risultano adeguatamente contenute le ragioni che lo hanno indotto
a non ammettere tali indagini.
La giurisprudenza ha precisato che, qualora il chiamato in causa,
per ragioni di litisconsorzio necessario o facoltativo, eccepisca
un pregiudizio del diritto di difesa non avendo partecipato alle
operazioni di consulenza, il giudice deve provvedere alla rinnovazione
della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei
confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza.
Si ritiene anche che il CTU non debba dare comunicazione al consulente
di parte delle nuove indagini disposte
in seguito alla richiesta di chiarimenti dopo il deposito della
relazione.
Anche il giudice di appello ove
ritenga esaurienti i risultati della consulenza già espletata
in primo grado, non è tenuto, neppure in presenza di esplicita
richiesta della parte, a disporre la rinnovazione delle indagini
già eseguite, nè è tenuto ad una specifica
confutazione dell’istanza, essendo adeguato allo scopo, il
richiamo alla sufficienza degli elementi già acquisiti.
“Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente
tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere
il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le
quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei
difensori” ex art. 197 c.p.c.
La convocazione del CTU in camera di consiglio è facoltà
meramente discrezionale del presidente del collegio, il cui mancato
esercizio non configura un vizio del procedimento.
Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata, devono essere
chiamate le parti che possono svolgere e chiarire le proprie ragioni
a mezzo dei difensori e dei consulenti di parte, essendo così
data attuazione al contraddittorio. Sia il CTU che il consulente
di parte devono ritirarsi in camera di consiglio prima che inizi
la deliberazione della causa ex art. 276 c.p.c. Anche qualora venga
invitato ad assistere alla discussione, il CTU è ausiliare
del giudice e può richiedere chiarimenti alle parti.
L’ufficio del CTU,
la sua ricusazione, la responsabilità del CTU
“Il consulente tecnico scelto tra gli iscritti di un
albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il
giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi
indicati nell’art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha
nominato.” ex art. 63 c.p.c.
Il CTU può rifiutare l’incarico solo quando esiste
un valido motivo di astensione, in quanto il suo obbligo deriva
direttamente dalla legge. Il compito di valutare se ragioni addotte
dal CTU sono giuste, cioè dettate dall’interesse del
servizio e non da interessi personali, è affidato al giudice.
Si è sostenuto che non sussiste la nullità della consulenza
se il CTU aveva l’obbligo di astenersi e non lo ha fatto.
I motivi di ricusazione del CTU sono gli stessi previsti per i giudici;
a decidere sull’istanza di astensione, ricusazione o denuncia
di non accettazione dell’incarico, sarà sempre il giudice
istruttore.
“Si applicano al consulente le disposizioni del codice
penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente che incorra
in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti,
è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda
fino a lire venti milioni. Si applica l’art. 35 del codice
penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati
alle parti.” ex art. 64 c.p.c.
Oltre alla responsabilità prevista da detto articolo, il
CTU è sottoposto ad una responsabilità disciplinare
alla quale è assoggettato dalle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, e dalle leggi professionali sia
come iscritto all’albo dei CTU, che come appartenete all’ordine
o collegio professionale. Al CTU si applicano le norme del codice
penale che riguardano la responsabilità dei periti. Da ciò
deriva che, perché sussista responsabilità del CTU,
è necessaria la colpa grave.
Si ritiene che sia ravvisabile la colpa grave ad esempio nel caso
di perdita o distruzione della cosa controversa e di documenti affidati;
sussiste anche colpa grave quando la consulenza appaia inattendibile.
È invece dubbio che sussista nel caso di errore anche se
questo è dovuto a manifesta imperizia. Nell’ipotesi
di colpa grave è anche dovuto il risarcimento dei danni;
questo indipendentemente dal fatto che sia stata applicata la pena
pecuniaria.
Il danno deve comunque essere sempre provato. |