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·SEQUESTRO IN DOGANA

I TRIPs (“TRIPs Agreement”, o più semplicemente “TRIPs”, acronimo che sta per “Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Right, including trade in Counterfeit Goods”), il cui contenuto è stato recepito dal nostro ordinamento con Dlgs. 19 marzo 1998, n. 198, sono stati approvati a Marrakech nel 1994 e prevedono alla Sezione 4 - “Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera” - gli articoli da 51 a 60, mentre alla Sezione 5 - “Procedimenti penali” - l’articolo 61.
Queste norme introducono nel nostro ordinamento aspetti operativi che forniscono alle industrie un'ulteriore tutela, rispetto a quella prevista in sede civile ed in sede penale, tutela che può risultare molto efficace. Le norme italiane sono state sostanzialmente riprese dalle norme comunitarie in materia di "fermo in dogana" di cui al Regolamento CE n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 (in G.U. n. 209 del 7 settembre 1995), come modificato dal Regolamento CE 241/99; al Regolamento CE 1367/95 del 16 giugno 1995, come modificato dal Regolamento CE 2549/99; CIR n. 31 del 2 febbraio 1993 - Istruzioni relative alle misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiare il mercato internazionale; C.M. 12 luglio 1995, n. 188/D, Dip. Dogane - Diritti doganali - Nuove misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione ed il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative - Istruzioni - e dalla C.M. 12 gennaio 2000, n. 10/D - Istruzioni relative alle nuove misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione ed il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.
Quando viene acquisita della merce estera mediante sdoganamento, secondo il DPR 23 gennaio 1973 n. 43, che ha costituito il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, si dice che è intervenuta una importazione definitiva.
Il Codice doganale comunitario - Regolamento CEE n. 2913/92 - utilizza invece una differente terminologia in quanto tiene conto delle diversità esistenti all’interno della Comunità Europea in attesa che il processo di armonizzazione porti alla unificazione, per quanto possibile. Il Codice doganale comunitario si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:

  • agli scambi tra la Comunità e i Paesi terzi;
  • alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica.

Detto Codice comunitario prevede che immettere una merce in libera pratica nel territorio doganale comunitario significa equipararla ad una merce comunitaria svincolandola da ulteriori formalità, anche doganali, senza però che ciò attribuisca a detta merce origine comunitaria.
Per territorio doganale della Comunità si intende:

  • il territorio del Regno del Belgio;
  • il territorio del Regno di Danimarca, ad accezione delle isole Fœrøer e della Groenlandia;
  • il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica) comprendendo i territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti nei seguenti trattati:
  • per Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, pag. 1245);
  • per Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59);
  • il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla;
  • il territorio della Repubblica ellenica;
  • il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d’oltremare e delle collettività territoriali, comprendendo il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1963, pag. 8679);
  • il territorio dell’Irlanda;
  • il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, comprendendo il territorio della Repubblica di San Marino, quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 (Legge n. 1220 del 6 giugno 1939);
  • il territorio del Granducato di Lussemburgo;
  • il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;
  • il territorio della Repubblica portoghese;
  • il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.

Nel codice doganale si dice che “L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.
Essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Da detto Codice doganale, tra le altre cose, si rilevano i seguenti elementi:
i) l’oggetto:

  1. i beni devono provenire, direttamente o indirettamente, da un Paese esterno alla Comunità anche tramite un precedente regime sospensivo (transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea);
  2. i beni devono essere merceologicamente classificabili secondo la tariffa doganale comunitaria, con esclusione, quindi delle prestazioni professionali e dei servizi tra i quali è, ad esempio, compreso il software;
  3. i beni devono entrare fisicamente nel territorio doganale della Comunità per essere utilizzati in funzione della loro finalità economica.

ii) Le formalità:

  1. l’applicazione delle decisioni di politica commerciale della Comunità, nonché le deroghe alle restrizioni e la gestione dei contingenti;
  2. l’applicazione delle misure sanitarie, di protezione delle specie vegetali ed animali, di protezione del patrimonio culturale, ecc.;
  3. l’applicazione dei dazi dovuti considerando le sospensioni, i massimali nonché i contingenti;
  4. le procedure che regolano i rapporti con gli enti per ottenere la disponibilità delle merci.

L’articolo 67 del Regolamento definisce, come data da considerare per l’applicazione delle disposizioni che regolano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale.
L’accettazione è l’atto con cui l’autorità doganale, avendo controllato la correttezza del DAU (Documento Amministrativo Unico), della documentazione commerciale ed amministrativa prescritta (fattura, documento di trasporto, certificato di origine, altra eventuale specifica documentazione amministrativa, ecc.), accetta la dichiarazione stessa trasformandola da atto di natura privata in atto pubblico.
Le codifiche apposte nella casella “Dichiarazione” del DAU distinguono l’immissione in libera pratica dall’immissione in consumo, e sono:

  • IM 0 = immissione in libera pratica da Paese terzo, senza trattamento tariffario preferenziale;
  • IM 4 = immissione in consumo da Paese terzo, senza trattamento tariffario preferenziale;
  • EU 0 = immissione in libera pratica da Paese terzo con trattamento tariffario preferenziale;
  • EU 4 = immissione in consumo da Paese terzo con trattamento tariffario preferenziale.

La data di accettazione determina il momento in cui si applica il contenuto obbligatorio del regime operante sulle merci e definisce inoltre il tasso di cambio dei valori espressi in valuta straniera e l’aliquota del dazio applicabile. In deroga all’art. 67 in determinate circostanze e prima dello svincolo della merce, il dichiarante può chiedere l’applicazione di una aliquota più favorevole. Le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all’importazione ridotto o nullo, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, restano soggette a vigilanza doganale, che cessa ove non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo.
L’art. 83 prevede che le merci immesse in libera pratica perdano la posizione doganale di merci comunitarie:

  1. quando la dichiarazione di immissione in libera pratica sia invalidata dopo lo svincolo, ovvero;
  2. quando i dazi all’importazione relativi a tali merci siano rimborsati o sgravati:
    1. nel quadro del regime di perfezionamento attivo, nella forma del sistema del rimborso, oppure
    2. nelle ipotesi contemplate dall’articolo 238, per merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, oppure
    3. nelle ipotesi contemplate dall’articolo 239, quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla condizione che le merci vengano esportate o riesportate o ricevano una destinazione doganale che ne faccia le veci.

L’art. 238 stabilisce che si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione quando venga accertato che le merci vincolate al regime doganale considerato sono rifiutate dall’importatore perché al momento dell’accettazione risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l’importazione. Le merci danneggiate prima dello svincolo sono equiparate alle merci difettose.
I presupposti per ottenere il rimborso, o lo sgravio, dei dazi all’importazione sono:

  1. le merci non devono essere state utilizzate, semprechè non sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole contrattuali;
  2. deve darsi luogo all’esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

L’interessato può ottenere dall’autorità doganale di sostituire l’esportazione delle merci con la loro distruzione o con il loro vincolo, ai fini della riesportazione in regime di transito esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, in tal caso le merci sono considerate non comunitarie. La richiesta di rimborso o sgravio deve essere presentata all’ufficio doganale, ove è avvenuta l’operazione, entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei dazi stessi. Il rimborso o lo sgravio dei dazi può avvenire d’ufficio. Sono previste anche altre situazioni che permettono il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore.
Se contestualmente all’immissione in libera pratica, che comporta l’applicazione dei dazi all’importazione, si procede alla determinazione delle fiscalità nazionali, si dà luogo all’immissione in consumo che rende le merci nazionalizzate ovvero equiparate alle merci nazionali. Ai fini IVA l’art. 1 del D.P.R. n. 633/72 include le importazioni da chiunque effettuate tra le operazioni imponibili.
Nel citato Regolamento CE n. 3295/94 e successive modifiche (nel seguito Reg.) sono state fissate misure "riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale", che, oltre a recare notevole pregiudizio ai fabbricanti, ai commercianti e ad altri soggetti dei settori di cui trattasi che operano correttamente, ingannano la buona fede dei consumatori.
Il predetto regolamento si inserisce - quale normativa di base - per quanto concerne in particolare le misure da adottare alla frontiera esterna, nel quadro dell’accordo, negoziato in sede GATT, per rafforzare la salvaguardia dei diritti sulla proprietà intellettuale e sulle merci contraffatte in materia di commercio illegale sul piano internazionale.
Con l’estensione del sistema, previsto dal citato regolamento (CE) alle "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" ed a regimi doganali diversi dall’immissione in libera pratica, è stata notevolmente ampliata la sfera di intervento dell’autorità doganale, volto a contrastare efficacemente, alle frontiere esterne dell’unione europea, i fenomeni fraudolenti della specie considerata.
…omissis …
È appena il caso di ricordare che il meccanismo d’intervento nei settori in argomento si è reso utile e necessario, alle frontiere esterne dell’Unione europea, a seguito delle difficoltà riscontrate dai titolari dei marchi e dei diritti sulla proprietà intellettuale per far valere le proprie ragioni una volta che le merci relative ai citati settori risultavano introdotte e distribuite nel circuito commerciale di un Paese determinato. Nella fase della distribuzione di un prodotto di tipo considerato, infatti, il pregiudizio si è realmente già verificato, per cui, secondo l’esperienza acquisita, è estremamente difficile procedere a posteriori alla sua eliminazione o all’indennizzo dei danni causati.
Scopo di queste norme è quello di bloccare alla frontiera il materiale in contraffazione di diritti di proprietà intellettuale: marchio, brevetto d’invenzione, registrazione di disegni e modelli, diritto d’autore.
Per marchio si intende sia un marchio italiano, che un marchio internazionale valido in Italia, che un marchio comunitario. Per brevetto di invenzione e per brevetto per modello di utilità si intende un brevetto italiano, ovvero un brevetto europeo valido in Italia.
Per disegno e modello si intende sia una registrazione italiana che una registrazione internazionale valida in Italia, che una registrazione comunitaria.

La procedura

Ai sensi del capitolo I, art. 1.1 del Regolamento CE n. 3295/94, il titolare di uno di detti diritti, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l’importazione di merci che violano un proprio diritto di proprietà intellettuale può presentare alle autorità competenti una richiesta scritta volta ad ottenere la sospensione allo svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto che violino detto diritto.
Ai fini del capitolo I, art. 1.2 del Regolamento CE n. 3295/94 si hanno le seguenti definizioni:

  1. merci che violano un diritto di proprietà intellettuale”;
    1. le “merci contraffatte”, vale a dire:
      1. le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali;
      2. qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al primo punto;
      3. gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo punto;
    2. le “merci usurpative”, vale a dire: le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali;
    3. le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali, violino diritti relativi a un brevetto ai sensi della legislazione di questo Stato membro o a un certificato protettivo complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio.
      È assimilato alle suddette merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, a seconda dei casi, (capitolo I, art. 3 del Regolamento sopra citato), qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio, alla fabbricazione di una merce che lede diritti relativi ad un brevetto ad un certificato, o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l’uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle Autorità Doganali.
  2. titolare del diritto”: il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un brevetto o di un certificato e/o di uno dei diritti di cui alla lettera a) nonché qualsiasi altra persona autorizzata a usare tale marchio, tale brevetto, tale certificato e/o tali diritti, ovvero il loro rappresentante;
  3. marchio comunitario”: il marchio definito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 40/94;
  4. certificato”: il certificato protettivo complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1768/92 o al regolamento (CE) n. 1610/96.”

Sempre il capitolo I, art. 1.4 del Regolamento CE n. 3295/94 indica che:
Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un brevetto o da un certificato, da un diritto d’autore o da un diritto connesso, o da un diritto relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest’ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Esso non si applica inoltre alle merci di cui al primo comma che sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con il titolare dei diritti in questione.

Queste disposizioni hanno lo scopo di escludere dalla disciplina comunitaria le eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l’operatore - e più precisamente - le vendite c.d. parallele o al mercato grigio, assimilate a quelle sospette di ledere i diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali.
Al capitolo II, art. 2 del Regolamento CE n. 3295/94 si chiarisce che:
Sono vietati l’introduzione nella Comunità, l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione, il vincolo al regime sospensivo e l’introduzione in zona franca o in deposito franco di merci riconosciute come merci di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) in base alla procedura prevista dall’articolo 6.
Il citato art. 6, previsto al capitolo IV del Regolamento CE n. 3295/94, recita:

  1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, in applicazione dell’articolo 5, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) corrispondono alla descrizione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o precede al blocco delle merci.
    L’ufficio informa immediatamente il servizio che ha esaminato la domanda a norma dell’articolo 3. Tale servizio o ufficio doganale informa immediatamente il dichiarante e il richiedente l’intervento. Conformemente alle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale, nonché del segreto professionale e amministrativo, l’ufficio doganale o il servizio che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, a richiesta di quest’ultimo, del nome e dell’indirizzo del dichiarante e, laddove conosciuto, del destinatario per consentire al titolare del diritto di adire l’autorità competente a deliberare sul merito. L’ufficio doganale offre al richiedente e alle persone interessate a un’operazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la possibilità di visitare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.
    Durante la visita delle merci, l’ufficio doganale può prelevare campioni per agevolare la prosecuzione della procedura.
  2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono applicabili:
    1. al fine di adire l’autorità competente a deliberare nel merito e di informare immediatamente il servizio o l’ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che non vi provvedano direttamente l’ufficio o il servizio stessi;
    2. per l’adozione della decisione da parte delle autorità. In mancanza di una normativa comunitaria in materia, i criteri da seguire per adottare tale decisione sono identici a quelli applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare. Le decisioni adottate dall’autorità competente devono essere motivate.

La persona ammessa a presentare la richiesta è il titolare del diritto che può presentare apposita domanda intesa ad ottenere dall’Autorità Doganale la sospensione allo svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto che violino un diritto di proprietà intellettuale (merci contraffatte, usurpative, ecc.).
La procedura della protezione doganale è estesa anche al marchio comunitario ed al certificato protettivo complementare.
Tra le persone giuridiche autorizzate a presentare richiesta d'intervento sono anche le società di gestione collettiva il cui scopo esclusivo, o uno degli scopi principali, consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi; ciò ai sensi dell'art. 1 del Reg. di applicazione n. CE 1367/95, così come modificato dal Reg. CE 2549/99.
Secondo il capitolo III, art. 3.1 del Regolamento CE n. 3295/94 la richiesta deve essere presentata al servizio doganale competente
In Italia la domanda deve essere presentata al Dipartimento delle Dogane e II.II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Ufficio del Direttore Centrale - Unità Centrale Antifrode di Roma.
Ai sensi del capitolo III, art. 3.2 del Regolamento CE n. 3295/94, la domanda deve contenere sufficienti elementi di prova per dimostrare che sussiste prima facie una violazione di un suo diritto e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l’immediato riconoscimento da parte delle Autorità Doganali.
Tale domanda deve fondarsi su un diritto valido e il richiedente deve chiarire nella domanda, o con altro mezzo, se il detto diritto vantato è o non è più in vigore.
Inoltre il richiedente deve indicare con sufficiente approssimazione:

  • il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;
  • il numero d’identificazione della spedizione o dei colli;
  • la prevista data di arrivo e di partenza delle merci;
  • il mezzo di trasporto utilizzato;
  • l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore;
  • il periodo durante il quale si chiede l’intervento del servizio doganale competente.

Le autorità competenti (capitolo III, art. 6 del Regolamento CE n. 3295/94) hanno la facoltà di obbligare il richiedente a costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti nonché per impedire eventuali abusi.
La domanda, se viene respinta, deve avvenire con corretta motivazione chiara e completa e la non accettazione può essere oggetto di ricorso da parte del richiedente.
Entro il termine di 10 più 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente è stato avvertito della sospensione, detto richiedente deve: i) aver ottenuto dalla Magistratura un provvedimento cautelare, ii) ovvero avviato la causa di merito.
Ai sensi del capitolo V, art. 8.1, qualora la Magistratura confermi la violazione, la dogana deve adottare tutti quei provvedimenti utili e necessari, quali la distruzione, la rimozione nonché l’impedimento alla riesportazione, idonei ad evitare che dette merci, vengano immesse sul mercato.
Qualora il richiedente proponga una domanda infondata sarà tenuto a corrispondere all’importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell’eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci, o dalla ritenzione delle merci svincolate. Va rilevato che, ai sensi del capitolo III, art. 4 del Regolamento CE n. 3295/94 l’autorità doganale ha una propria autonomia di intervento sì che, qualora “all’ufficio doganale risulti in modo evidente che la merce è una merce di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) l’autorità doganale può, conformemente alle norme vigenti nello Stato membro in questione, informare il titolare del diritto, per quanto questi sia noto, del rischio d’infrazione. In tal caso l’autorità doganale è autorizzata a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento … omissis…
Va notato che il capitolo VI, art. 10 del Regolamento CE n. 3295/94 prevede che i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni sono esclusi dalle norme del sequestro in dogana.
Questo articolo è molto problematico in quanto non tiene conto del fatto che esistono delle merci il cui valore commerciale, anche considerando un unico pezzo, è elevatissimo (si pensi ad un gioiello, ad un orologio di marca, ecc.) sì che non è tanto la quantità che dovrebbe interessare quanto il portatore o il destinatario/spedizioniere che devono essere oggetto d’attenzione.
È quindi da tale attenzione che l’ente doganale dovrebbe decidere se provvedere o meno ai sensi dell’art. 4 Regolamento (CE) n. 3295/94 come novellato. Ma l’impostazione di detto art. 10 rende problematico un intervento anche in evidenza di danno.
Una importante novella è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 241/99, che prevede che si possa agire anche in forza di un brevetto. Non solo è quindi ora possibile agire in forza di un disegno e modello, ma anche in forza di un brevetto per invenzione o di un brevetto per modello di utilità. Questo ampliamento pone però complessi ed articolati problemi che solo l’esercizio indicherà come risolverli.
Innanzi tutto il titolo di brevetto azionato deve essere valido in Italia, ovvero nello Stato ove la richiesta di sospensione viene proposta. Ma un brevetto concesso in Italia è assistito solo dalla presunzione di validità in quanto viene concesso senza essere sottoposto ad un esame quanto a merito. Come deve quindi operare la dogana?
Le prove che il richiedente deve portare, a nostro parere, devono inequivocabilmente dimostrare che il titolo azionato è valido in modo sostanziale e non solo formale, ma chi, in dogana, è attrezzato per effettuare una valutazione di merito se, ad esempio, tale prova è fornita a mezzo di una ricerca ufficiale di anteriorità?
Oppure, come può la dogana valutare un brevetto europeo concesso se, ad esempio, non sono ancora trascorsi i nove mesi durante i quali i terzi possono fare opposizione?
Se si tratta di un titolo di brevetto italiano, che è valido per presunzione di legge ma che in realtà viene concesso senza alcun esame sostanziale quanto a merito, non sarà certamente sufficiente la documentazione di deposito della domanda di brevetto, nè tanto meno l’attestato di concessione del brevetto.
Se trattasi di una domanda di brevetto europea (resa valida nello Stato in base a precise procedure) sarà necessario presentare quanto meno il rapporto di ricerca standard delle anteriorità, ma chi lo giudica?
Similmente, se sarà invocata una domanda PCT (il cosiddetto brevetto internazionale che di fatto è una procedura unificata di deposito di una domanda di brevetto), le problematiche saranno ancora maggiori.
Inoltre c’è da chiedersi come si comporterà l’autorità se la contraffazione non risulta da una lettura filologica della rivendicazione principale, ma deriva, ad esempio, dalla adozione di semplici ed evidenti equivalenti meccanici, ovvero nel caso in cui trattasi di una contraffazione parziale, ovvero ancora nel caso in cui la contraffazione derivi da una normale riformulazione delle rivendicazioni come ammessa.
Queste sono solo alcune delle problematiche che si presenteranno nella fase attuativa di questa novella. Le difficoltà oggettive che le dogane dovranno affrontare faranno sì che solo nel caso di contraffazione letterale della rivendicazione principale, di un Brevetto Europeo concesso che ha superato il periodo di opposizione, l’autorità incaricata si sentirà oggettivamente tranquilla.



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