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SEQUESTRO IN DOGANA
I TRIPs (“TRIPs Agreement”,
o più semplicemente “TRIPs”, acronimo che sta
per “Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual
Property Right, including trade in Counterfeit Goods”),
il cui contenuto è stato recepito dal nostro ordinamento
con Dlgs. 19 marzo 1998, n. 198, sono stati approvati a Marrakech
nel 1994 e prevedono alla Sezione 4 - “Disposizioni speciali
in materia di misure alla frontiera” - gli articoli da
51 a 60, mentre alla Sezione 5 - “Procedimenti penali”
- l’articolo 61.
Queste norme introducono nel nostro ordinamento aspetti operativi
che forniscono alle industrie un'ulteriore tutela, rispetto a quella
prevista in sede civile ed in sede penale, tutela che può
risultare molto efficace. Le norme italiane sono state sostanzialmente
riprese dalle norme comunitarie in materia di "fermo in
dogana" di cui al Regolamento CE n. 3295/94 del Consiglio
del 22 dicembre 1994 (in G.U. n. 209 del 7 settembre 1995), come
modificato dal Regolamento CE 241/99; al Regolamento CE 1367/95
del 16 giugno 1995, come modificato dal Regolamento CE 2549/99;
CIR n. 31 del 2 febbraio 1993 - Istruzioni relative alle misure
intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte
ed a scoraggiare il mercato internazionale; C.M. 12 luglio 1995,
n. 188/D, Dip. Dogane - Diritti doganali - Nuove misure intese a
vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione
ed il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di
merci usurpative - Istruzioni - e dalla C.M. 12 gennaio 2000, n.
10/D - Istruzioni relative alle nuove misure intese a vietare l'immissione
in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione ed il vincolo
ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.
Quando viene acquisita della merce estera mediante sdoganamento,
secondo il DPR 23 gennaio 1973 n. 43, che ha costituito il testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, si dice
che è intervenuta una importazione definitiva.
Il Codice doganale comunitario - Regolamento CEE n. 2913/92 - utilizza
invece una differente terminologia in quanto tiene conto delle diversità
esistenti all’interno della Comunità Europea in attesa
che il processo di armonizzazione porti alla unificazione, per quanto
possibile. Il Codice doganale comunitario si applica, fatte salve
le disposizioni specifiche adottate in altri settori:
- agli scambi tra la Comunità e
i Paesi terzi;
- alle merci contemplate da uno dei trattati
che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea
del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica
europea e la Comunità europea dell’energia atomica.
Detto Codice comunitario prevede che immettere una merce in libera
pratica nel territorio doganale comunitario significa equipararla
ad una merce comunitaria svincolandola da ulteriori formalità,
anche doganali, senza però che ciò attribuisca a detta
merce origine comunitaria.
Per territorio doganale della Comunità si intende:
- il territorio del Regno del Belgio;
- il territorio del Regno di Danimarca,
ad accezione delle isole Fœrøer e della Groenlandia;
- il territorio della Repubblica federale
di Germania ad eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio
di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica
federale di Germania e la Confederazione elvetica) comprendendo
i territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti
nei seguenti trattati:
- per Jungholz: trattato del 3 maggio 1868
(Bayerisches Regierungsblatt 1868, pag. 1245);
- per Mittelberg: trattato del 2 dicembre
1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59);
- il territorio del Regno di Spagna, ad
eccezione di Ceuta e Melilla;
- il territorio della Repubblica ellenica;
- il territorio della Repubblica francese,
ad eccezione dei territori d’oltremare e delle collettività
territoriali, comprendendo il territorio del Principato di Monaco,
quale è definito nella convenzione doganale conclusa a
Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale del 27 settembre
1963, pag. 8679);
- il territorio dell’Irlanda;
- il territorio della Repubblica italiana,
ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia
e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda
ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto
Ceresio, comprendendo il territorio della Repubblica di San Marino,
quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo
1939 (Legge n. 1220 del 6 giugno 1939);
- il territorio del Granducato di Lussemburgo;
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi
in Europa;
- il territorio della Repubblica portoghese;
- il territorio del Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola
di Man.
Nel codice doganale si dice che “L’immissione in
libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria
ad una merce non comunitaria.
Essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale,
l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione
di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente
dovuti.”
Da detto Codice doganale, tra le altre cose, si rilevano i seguenti
elementi:
i) l’oggetto:
- i beni devono provenire, direttamente
o indirettamente, da un Paese esterno alla Comunità anche
tramite un precedente regime sospensivo (transito esterno, deposito
doganale, perfezionamento attivo nella forma della sospensione,
trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea);
- i beni devono essere merceologicamente
classificabili secondo la tariffa doganale comunitaria, con esclusione,
quindi delle prestazioni professionali e dei servizi tra i quali
è, ad esempio, compreso il software;
- i beni devono entrare fisicamente nel
territorio doganale della Comunità per essere utilizzati
in funzione della loro finalità economica.
ii) Le formalità:
- l’applicazione delle decisioni di
politica commerciale della Comunità, nonché le deroghe
alle restrizioni e la gestione dei contingenti;
- l’applicazione delle misure sanitarie,
di protezione delle specie vegetali ed animali, di protezione
del patrimonio culturale, ecc.;
- l’applicazione dei dazi dovuti considerando
le sospensioni, i massimali nonché i contingenti;
- le procedure che regolano i rapporti con
gli enti per ottenere la disponibilità delle merci.
L’articolo 67 del Regolamento definisce, come data da considerare
per l’applicazione delle disposizioni che regolano il regime
doganale per il quale le merci sono dichiarate, la data di accettazione
della dichiarazione da parte dell’autorità doganale.
L’accettazione è l’atto con cui l’autorità
doganale, avendo controllato la correttezza del DAU (Documento Amministrativo
Unico), della documentazione commerciale ed amministrativa prescritta
(fattura, documento di trasporto, certificato di origine, altra
eventuale specifica documentazione amministrativa, ecc.), accetta
la dichiarazione stessa trasformandola da atto di natura privata
in atto pubblico.
Le codifiche apposte nella casella “Dichiarazione” del
DAU distinguono l’immissione in libera pratica dall’immissione
in consumo, e sono:
- IM 0 = immissione in libera pratica da
Paese terzo, senza trattamento tariffario preferenziale;
- IM 4 = immissione in consumo da Paese
terzo, senza trattamento tariffario preferenziale;
- EU 0 = immissione in libera pratica da
Paese terzo con trattamento tariffario preferenziale;
- EU 4 = immissione in consumo da Paese
terzo con trattamento tariffario preferenziale.
La data di accettazione determina il momento in cui si applica
il contenuto obbligatorio del regime operante sulle merci e definisce
inoltre il tasso di cambio dei valori espressi in valuta straniera
e l’aliquota del dazio applicabile. In deroga all’art.
67 in determinate circostanze e prima dello svincolo della merce,
il dichiarante può chiedere l’applicazione di una aliquota
più favorevole. Le merci immesse in libera pratica che fruiscono
di un dazio all’importazione ridotto o nullo, a motivo della
loro utilizzazione per fini particolari, restano soggette a vigilanza
doganale, che cessa ove non ricorrano più i presupposti per
la concessione del dazio ridotto o nullo.
L’art. 83 prevede che le merci immesse in libera pratica perdano
la posizione doganale di merci comunitarie:
- quando la dichiarazione di immissione
in libera pratica sia invalidata dopo lo svincolo, ovvero;
- quando i dazi all’importazione
relativi a tali merci siano rimborsati o sgravati:
- nel quadro del regime di perfezionamento
attivo, nella forma del sistema del rimborso, oppure
- nelle ipotesi contemplate dall’articolo
238, per merci difettose o non conformi alle clausole del
contratto, oppure
- nelle ipotesi contemplate dall’articolo
239, quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla
condizione che le merci vengano esportate o riesportate o
ricevano una destinazione doganale che ne faccia le veci.
L’art. 238 stabilisce che si procede al rimborso o allo sgravio
dei dazi all’importazione quando venga accertato che le merci
vincolate al regime doganale considerato sono rifiutate dall’importatore
perché al momento dell’accettazione risultavano difettose
o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale
era stata effettuata l’importazione. Le merci danneggiate
prima dello svincolo sono equiparate alle merci difettose.
I presupposti per ottenere il rimborso, o lo sgravio, dei dazi all’importazione
sono:
- le merci non devono essere state utilizzate,
semprechè non sia stato necessario cominciare ad utilizzarle
per accertarne la difettosità o la non conformità
alle clausole contrattuali;
- deve darsi luogo all’esportazione
delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.
L’interessato può ottenere dall’autorità
doganale di sostituire l’esportazione delle merci con la loro
distruzione o con il loro vincolo, ai fini della riesportazione
in regime di transito esterno, al regime del deposito doganale,
in zona franca o in deposito franco, in tal caso le merci sono considerate
non comunitarie. La richiesta di rimborso o sgravio deve essere
presentata all’ufficio doganale, ove è avvenuta l’operazione,
entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei
dazi stessi. Il rimborso o lo sgravio dei dazi può avvenire
d’ufficio. Sono previste anche altre situazioni che permettono
il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione su richiesta
presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi
dalla data della comunicazione al debitore.
Se contestualmente all’immissione in libera pratica, che comporta
l’applicazione dei dazi all’importazione, si procede
alla determinazione delle fiscalità nazionali, si dà
luogo all’immissione in consumo che rende le merci nazionalizzate
ovvero equiparate alle merci nazionali. Ai fini IVA l’art.
1 del D.P.R. n. 633/72 include le importazioni da chiunque effettuate
tra le operazioni imponibili.
Nel citato Regolamento CE n. 3295/94 e successive modifiche (nel
seguito Reg.) sono state fissate misure "riguardanti l'introduzione
nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla
Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà
intellettuale", che, oltre a recare notevole pregiudizio ai
fabbricanti, ai commercianti e ad altri soggetti dei settori di
cui trattasi che operano correttamente, ingannano la buona fede
dei consumatori.
Il predetto regolamento si inserisce - quale normativa di base -
per quanto concerne in particolare le misure da adottare alla frontiera
esterna, nel quadro dell’accordo, negoziato in sede GATT,
per rafforzare la salvaguardia dei diritti sulla proprietà
intellettuale e sulle merci contraffatte in materia di commercio
illegale sul piano internazionale.
Con l’estensione del sistema, previsto dal citato regolamento
(CE) alle "merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale" ed a regimi doganali diversi dall’immissione
in libera pratica, è stata notevolmente ampliata la sfera
di intervento dell’autorità doganale, volto a contrastare
efficacemente, alle frontiere esterne dell’unione europea,
i fenomeni fraudolenti della specie considerata.
…omissis …
“È appena il caso di ricordare che il meccanismo
d’intervento nei settori in argomento si è reso utile
e necessario, alle frontiere esterne dell’Unione europea,
a seguito delle difficoltà riscontrate dai titolari dei marchi
e dei diritti sulla proprietà intellettuale per far valere
le proprie ragioni una volta che le merci relative ai citati settori
risultavano introdotte e distribuite nel circuito commerciale di
un Paese determinato. Nella fase della distribuzione di un prodotto
di tipo considerato, infatti, il pregiudizio si è realmente
già verificato, per cui, secondo l’esperienza acquisita,
è estremamente difficile procedere a posteriori alla sua
eliminazione o all’indennizzo dei danni causati.”
Scopo di queste norme è quello di bloccare alla frontiera
il materiale in contraffazione di diritti di proprietà intellettuale:
marchio, brevetto d’invenzione, registrazione di disegni e
modelli, diritto d’autore.
Per marchio si intende sia un marchio italiano, che un marchio internazionale
valido in Italia, che un marchio comunitario. Per brevetto di invenzione
e per brevetto per modello di utilità si intende un brevetto
italiano, ovvero un brevetto europeo valido in Italia.
Per disegno e modello si intende sia una registrazione italiana
che una registrazione internazionale valida in Italia, che una registrazione
comunitaria.
La procedura
Ai sensi del capitolo I, art. 1.1 del Regolamento CE n. 3295/94,
il titolare di uno di detti diritti, che abbia valide ragioni per
sospettare che possa verificarsi l’importazione di merci che
violano un proprio diritto di proprietà intellettuale può
presentare alle autorità competenti una richiesta scritta
volta ad ottenere la sospensione allo svincolo delle merci nei cui
confronti si nutre il sospetto che violino detto diritto.
Ai fini del capitolo I, art. 1.2 del Regolamento CE n. 3295/94 si
hanno le seguenti definizioni:
- “merci
che violano un diritto di proprietà intellettuale”;
- le “merci
contraffatte”, vale a dire:
- le merci, compreso il loro imballaggio,
su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio
di fabbrica o di commercio identico a quello validamente
registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa
essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio
di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti
del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione
comunitaria o della legislazione dello Stato membro in
cui è presentata la domanda per l’intervento
delle autorità doganali;
- qualsiasi segno distintivo (logo,
etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo,
documento di garanzia), anche presentato separatamente,
che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui
al primo punto;
- gli imballaggi recanti marchi
delle merci contraffatte presentati separatamente, che
si trovino nella stessa situazione delle merci di cui
al primo punto;
- le “merci
usurpative”, vale a dire: le merci che costituiscono
o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare
del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare
dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno
a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente
autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione
di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della
legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato
membro in cui è presentata la domanda per l’intervento
delle autorità doganali;
- le merci che, nello Stato membro in
cui è presentata la domanda per l’intervento
delle autorità doganali, violino diritti relativi a
un brevetto ai sensi della legislazione di questo Stato membro
o a un certificato protettivo complementare previsto dal regolamento
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 1610/96
del Parlamento europeo e del Consiglio.
È assimilato alle suddette merci che violano un diritto
di proprietà intellettuale, a seconda dei casi, (capitolo
I, art. 3 del Regolamento sopra citato), qualsiasi stampo
o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione
di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio,
alla fabbricazione di una merce che lede diritti relativi
ad un brevetto ad un certificato, o alla fabbricazione di
una merce usurpativa, a condizione che l’uso di tali
stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto
conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione
dello Stato membro in cui è presentata la domanda per
l’intervento delle Autorità Doganali.
- “titolare
del diritto”: il titolare di un marchio di fabbrica
o di commercio, di un brevetto o di un certificato e/o di uno
dei diritti di cui alla lettera a) nonché qualsiasi altra
persona autorizzata a usare tale marchio, tale brevetto, tale
certificato e/o tali diritti, ovvero il loro rappresentante;
- “marchio
comunitario”: il marchio definito all’articolo
1 del regolamento (CE) n. 40/94;
- “certificato”:
il certificato protettivo complementare di cui al regolamento
(CEE) n. 1768/92 o al regolamento (CE) n. 1610/96.”
Sempre il capitolo I, art. 1.4 del Regolamento CE n. 3295/94 indica
che:
“Il presente regolamento non si applica alle merci che
recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del
titolare del marchio, o sono protette da un brevetto o da un certificato,
da un diritto d’autore o da un diritto connesso, o da un diritto
relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del
titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest’ultimo,
in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Esso non si applica inoltre alle merci di cui al primo comma che
sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità
diverse da quelle convenute con il titolare dei diritti in questione.”
Queste disposizioni hanno lo scopo di escludere dalla disciplina
comunitaria le eventuali controversie di diritto privato tra il
titolare del diritto e l’operatore - e più precisamente
- le vendite c.d. parallele o al mercato grigio, assimilate a quelle
sospette di ledere i diritti sulla proprietà intellettuale.
Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche
realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito
di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei
loro interessi commerciali.
Al capitolo II, art. 2 del Regolamento CE n. 3295/94 si chiarisce
che:
“Sono vietati l’introduzione nella Comunità,
l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione,
il vincolo al regime sospensivo e l’introduzione in zona franca
o in deposito franco di merci riconosciute come merci di cui all’articolo
1, paragrafo 2, lettera a) in base alla procedura prevista dall’articolo
6.”
Il citato art. 6, previsto al capitolo IV del Regolamento CE n.
3295/94, recita:
- Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa,
in applicazione dell’articolo 5, la decisione che accoglie
la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente
previa consultazione del richiedente, che talune merci che si
trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo
1, lettera a) corrispondono alla descrizione delle merci che violano
un diritto di proprietà intellettuale contenuta nella decisione
stessa, sospende lo svincolo o precede al blocco delle merci.
L’ufficio informa immediatamente il servizio che ha esaminato
la domanda a norma dell’articolo 3. Tale servizio o ufficio
doganale informa immediatamente il dichiarante e il richiedente
l’intervento. Conformemente alle disposizioni nazionali
relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto
commerciale e industriale, nonché del segreto professionale
e amministrativo, l’ufficio doganale o il servizio che ha
esaminato la domanda informa il titolare del diritto, a richiesta
di quest’ultimo, del nome e dell’indirizzo del dichiarante
e, laddove conosciuto, del destinatario per consentire al titolare
del diritto di adire l’autorità competente a deliberare
sul merito. L’ufficio doganale offre al richiedente e alle
persone interessate a un’operazione di cui all’articolo
1, paragrafo 1, lettera a), la possibilità di visitare
le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono
state bloccate.
Durante la visita delle merci, l’ufficio doganale può
prelevare campioni per agevolare la prosecuzione della procedura.
- Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio
le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo
1, paragrafo 1, lettera a) sono applicabili:
- al fine di adire l’autorità
competente a deliberare nel merito e di informare immediatamente
il servizio o l’ufficio doganale di cui al paragrafo
1, a meno che non vi provvedano direttamente l’ufficio
o il servizio stessi;
- per l’adozione della decisione
da parte delle autorità. In mancanza di una normativa
comunitaria in materia, i criteri da seguire per adottare
tale decisione sono identici a quelli applicati per determinare
se le merci prodotte nello Stato membro interessato violano
i diritti del titolare. Le decisioni adottate dall’autorità
competente devono essere motivate.
La persona ammessa a presentare la richiesta è il titolare
del diritto che può presentare apposita domanda intesa ad
ottenere dall’Autorità Doganale la sospensione allo
svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto che
violino un diritto di proprietà intellettuale (merci contraffatte,
usurpative, ecc.).
La procedura della protezione doganale è estesa anche al
marchio comunitario ed al certificato protettivo complementare.
Tra le persone giuridiche autorizzate a presentare richiesta d'intervento
sono anche le società di gestione collettiva il cui scopo
esclusivo, o uno degli scopi principali, consiste nel gestire o
amministrare diritti d'autore o diritti connessi; ciò ai
sensi dell'art. 1 del Reg. di applicazione n. CE 1367/95, così
come modificato dal Reg. CE 2549/99.
Secondo il capitolo III, art. 3.1 del Regolamento CE n. 3295/94
la richiesta deve essere presentata al servizio doganale competente
In Italia la domanda deve essere presentata al Dipartimento delle
Dogane e II.II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Ufficio
del Direttore Centrale - Unità Centrale Antifrode di Roma.
Ai sensi del capitolo III, art. 3.2 del Regolamento CE n. 3295/94,
la domanda deve contenere sufficienti elementi di prova per dimostrare
che sussiste prima facie una violazione di un suo diritto e a presentare
una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per
consentirne l’immediato riconoscimento da parte delle Autorità
Doganali.
Tale domanda deve fondarsi su un diritto valido e il richiedente
deve chiarire nella domanda, o con altro mezzo, se il detto diritto
vantato è o non è più in vigore.
Inoltre il richiedente deve indicare con sufficiente approssimazione:
- il luogo in cui si trovano le merci o
il luogo di destinazione previsto;
- il numero d’identificazione della
spedizione o dei colli;
- la prevista data di arrivo e di partenza
delle merci;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- l’identità dell’importatore,
dell’esportatore o del detentore;
- il periodo durante il quale si chiede
l’intervento del servizio doganale competente.
Le autorità competenti (capitolo III, art. 6 del Regolamento
CE n. 3295/94) hanno la facoltà di obbligare il richiedente
a costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente
per proteggere il convenuto e le autorità competenti nonché
per impedire eventuali abusi.
La domanda, se viene respinta, deve avvenire con corretta motivazione
chiara e completa e la non accettazione può essere oggetto
di ricorso da parte del richiedente.
Entro il termine di 10 più 10 giorni lavorativi dalla data
in cui il richiedente è stato avvertito della sospensione,
detto richiedente deve: i) aver ottenuto dalla Magistratura un provvedimento
cautelare, ii) ovvero avviato la causa di merito.
Ai sensi del capitolo V, art. 8.1, qualora la Magistratura confermi
la violazione, la dogana deve adottare tutti quei provvedimenti
utili e necessari, quali la distruzione, la rimozione nonché
l’impedimento alla riesportazione, idonei ad evitare che dette
merci, vengano immesse sul mercato.
Qualora il richiedente proponga una domanda infondata sarà
tenuto a corrispondere all’importatore, al destinatario e
al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell’eventuale
pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle
merci, o dalla ritenzione delle merci svincolate. Va rilevato che,
ai sensi del capitolo III, art. 4 del Regolamento CE n. 3295/94
l’autorità doganale ha una propria autonomia di intervento
sì che, qualora “all’ufficio doganale risulti
in modo evidente che la merce è una merce di cui all’articolo
1, paragrafo 2, lettera a) l’autorità doganale può,
conformemente alle norme vigenti nello Stato membro in questione,
informare il titolare del diritto, per quanto questi sia noto, del
rischio d’infrazione. In tal caso l’autorità
doganale è autorizzata a sospendere lo svincolo o a procedere
al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni
lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare
una domanda di intervento … omissis…“
Va notato che il capitolo VI, art. 10 del Regolamento CE n. 3295/94
prevede che i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale
contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole
spedizioni sono esclusi dalle norme del sequestro in dogana.
Questo articolo è molto problematico in quanto non tiene
conto del fatto che esistono delle merci il cui valore commerciale,
anche considerando un unico pezzo, è elevatissimo (si pensi
ad un gioiello, ad un orologio di marca, ecc.) sì che non
è tanto la quantità che dovrebbe interessare quanto
il portatore o il destinatario/spedizioniere che devono essere oggetto
d’attenzione.
È quindi da tale attenzione che l’ente doganale dovrebbe
decidere se provvedere o meno ai sensi dell’art. 4 Regolamento
(CE) n. 3295/94 come novellato. Ma l’impostazione di detto
art. 10 rende problematico un intervento anche in evidenza di danno.
Una importante novella è stata introdotta dal Regolamento
(CE) n. 241/99, che prevede che si possa agire anche in forza di
un brevetto. Non solo è quindi ora possibile agire in forza
di un disegno e modello, ma anche in forza di un brevetto per invenzione
o di un brevetto per modello di utilità. Questo ampliamento
pone però complessi ed articolati problemi che solo l’esercizio
indicherà come risolverli.
Innanzi tutto il titolo di brevetto azionato deve essere valido
in Italia, ovvero nello Stato ove la richiesta di sospensione viene
proposta. Ma un brevetto concesso in Italia è assistito solo
dalla presunzione di validità in quanto viene concesso senza
essere sottoposto ad un esame quanto a merito. Come deve quindi
operare la dogana?
Le prove che il richiedente deve portare, a nostro parere, devono
inequivocabilmente dimostrare che il titolo azionato è valido
in modo sostanziale e non solo formale, ma chi, in dogana, è
attrezzato per effettuare una valutazione di merito se, ad esempio,
tale prova è fornita a mezzo di una ricerca ufficiale di
anteriorità?
Oppure, come può la dogana valutare un brevetto europeo concesso
se, ad esempio, non sono ancora trascorsi i nove mesi durante i
quali i terzi possono fare opposizione?
Se si tratta di un titolo di brevetto italiano, che è valido
per presunzione di legge ma che in realtà viene concesso
senza alcun esame sostanziale quanto a merito, non sarà certamente
sufficiente la documentazione di deposito della domanda di brevetto,
nè tanto meno l’attestato di concessione del brevetto.
Se trattasi di una domanda di brevetto europea (resa valida nello
Stato in base a precise procedure) sarà necessario presentare
quanto meno il rapporto di ricerca standard delle anteriorità,
ma chi lo giudica?
Similmente, se sarà invocata una domanda PCT (il cosiddetto
brevetto internazionale che di fatto è una procedura unificata
di deposito di una domanda di brevetto), le problematiche saranno
ancora maggiori.
Inoltre c’è da chiedersi come si comporterà
l’autorità se la contraffazione non risulta da una
lettura filologica della rivendicazione principale, ma deriva, ad
esempio, dalla adozione di semplici ed evidenti equivalenti meccanici,
ovvero nel caso in cui trattasi di una contraffazione parziale,
ovvero ancora nel caso in cui la contraffazione derivi da una normale
riformulazione delle rivendicazioni come ammessa.
Queste sono solo alcune delle problematiche che si presenteranno
nella fase attuativa di questa novella. Le difficoltà oggettive
che le dogane dovranno affrontare faranno sì che solo nel
caso di contraffazione letterale della rivendicazione principale,
di un Brevetto Europeo concesso che ha superato il periodo di opposizione,
l’autorità incaricata si sentirà oggettivamente
tranquilla. |