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SCAMBIO DI TECNOLOGIA
Lo scambio di tecnologia
può avvenire sia mediante acquisto, sia mediante accordi
di licenza. Tra le due ipotesi, la seconda è la più
seguita ed attuata per la pluralità di benefici che essa
comporta.
Tra il 1962 ed il 1970 sono stati notificati alla Commissione Europea
circa 3500 accordi di licenza. A titolo conoscitivo, essi erano
così distribuiti:
- il 2% erano licenze di brevetti e marchi
- il 4% erano licenze di solo marchio
- il 5% erano licenze di solo know-how
- il 12% erano licenze di brevetti e know-how
- il 15% erano licenze di brevetti, marchi
e know-how
- il 27% erano licenze di solo brevetto
- il 35% erano licenze di marchi e know-how.
Il rapporto di cooperazione tecnica (know-how) era quindi presente
nel 67% dei casi.
Per capire meglio il problema può essere considerata anche
l’inchiesta condotta dal Consiglio delle Federazioni Industriali
d’Europa del 1973. Tale inchiesta considerò un campione
di otto grandi imprese che concretizzavano 4302 accordi di licenza
tra attivi e passivi. Detti accordi erano così composti:
- il 2% erano licenze di brevetti e marchi
- il 3% erano licenze di marchi e know-how
- il 5,5% erano licenze di brevetto, know-how
e marchi
- il 10,5% erano licenze di solo know-how
- il 14% erano licenze di solo marchio
- il 22% erano licenze di solo brevetto
- il 43% erano licenze di brevetto e know-how.
Anche questa indagine ha rivelato una presenza dell’elemento
cooperativo nel 62% dei casi. Ciò a conferma della peculiarità
dello scambio di tecnologia in quanto è prevalentemente scambio
di esperienza e quindi di cultura.
La licenza è normalmente una cooperazione tecnica, di media
o lunga durata, spesso a livello internazionale, con cui un’impresa
pone un’altra impresa nella condizione di poter fabbricare
(e/o vendere) un prodotto, o di utilizzare un procedimento, a fronte
del pagamento di un compenso. Tale compenso normalmente consiste
almeno in una royalty sulla produzione o sulla vendita.
La cooperazione incide necessariamente sulla strategia dell’impresa
e presenta sia aspetti fiduciari che elementi almeno potenzialmente
di concorrenzialità fra i contraenti.
Questi aspetti peculiari impongono una chiara e definita posizione
strategica dell’azienda nei confronti di una cooperazione
di questo tipo; inoltre impongono normalmente all’azienda
- sia licenziante, sia licenziataria - un’evoluzione organizzativa
e culturale che non sempre interviene.
Per l’azienda che possiede tecnologia propria si pone costantemente
il problema di determinare come il vantaggio tecnologico acquisito,
con le proprie innovazioni e/o invenzioni, possa essere sfruttato
con maggior profitto. Una strada è quella di fabbricare e
vendere in proprio il relativo prodotto, oppure sfruttare in proprio
il relativo procedimento. L’altra strada è quella di
ricavare un compenso che può derivare dal cedere, o concedere
in uso, la tecnologia stessa. Questa seconda soluzione, per altro
la più seguita, comporta il sorgere, ovvero la promozione,
di un concorrente quanto meno potenziale. Inoltre, per i recenti
orientamenti legislativi, diventa in sostanza impossibile che i
prodotti del licenziatario straniero, prima o poi, non compaiono
sul mercato nazionale.
Alcune imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni, stabiliscono
delle vere e proprie linee politiche in materia di licenza.
Vantaggi e svantaggi della
cessione
La cessione di tecnologia sommariamente comporta almeno i seguenti
vantaggi:
- innanzitutto il compenso connesso con la licenza, compenso
che può assumere uno o più dei seguenti aspetti:
- compenso una tantum a parziale rifusione
delle spese sostenute per acquisire la tecnologia;
- compenso una tantum per la cessione
dei disegni, delle istruzioni, ecc.;
- compenso una tantum per la fornitura
delle apparecchiature, dispositivi, ecc.;
- royalty sul prodotto. Tali compensi
e royalty possono essere trasmessi secondo forme e modalità
differenti, ciò dipendendo quasi essenzialmente dalla
capacità e dalla forza contrattuale dei partner;
- la possibilità di accedere ad una nuova tecnologia ottenuta
come contropartita diretta, od indiretta, a quella offerta;
- la possibilità di migliorare la propria tecnologia attraverso
lo scambio di informazioni, miglioramenti, ecc.;
- la possibilità di entrare in mercati per l’azienda
difficilmente accessibili, od altrimenti non accessibili;
- la possibilità di ottenere parti, o materiali, a condizioni
più vantaggiose di quelle ottenibili nel mercato in cui
si opera;
- la possibilità di dare sfogo alla propria eccedenza
organizzativa, nel contempo monetizzandone i contenuti;
- la possibilità di imporre una revisione alla propria
struttura per adeguarla alla cessione di tecnologia e quindi per
farla crescere.
Gli svantaggi connessi al cedere
tecnologia sostanzialmente sono:
- la perdita di una posizione di monopolio come acquisita in
un certo ambito territoriale, ciò in particolar modo qualora
la propria tecnologia abbia permesso di creare un supporto protettivo
mediante brevetti e/o marchi;
- la perdita di una posizione di privilegio come ottenuta in
un certo campo della tecnica, se la propria tecnologia è
stata tenuta segreta;
- la possibilità di ritrovare sul proprio mercato i prodotti
del licenziatario in concorrenza con i propri;
- le spese di protezione della propria tecnologia attraverso
gli istituti di brevetto e la politica brevettuale conseguente
che, in tal caso, non può riguardare solo i Paesi di maggior
interesse;
- il pericolo che avvengano fughe di notizie in relazione al
proprio know-how già in fase di trattativa, pericolo che
gli accordi o patti di segretezza solo parzialmente delimitano;
- il pericolo di non trovare un partner con cui instaurare un
rapporto di tipo fiduciario;
- il pericolo che il partner si trasformi, cambi o muti imprevedibilmente,
magari inglobando, o facendosi inglobare da, un pericoloso concorrente;
- il pericolo che il partner acquisisca la licenza per non produrre,
o per produrre marginalmente;
- le responsabilità generali e particolari di contratto
che ricadono sul licenziante;
- le spese di attuazione del contratto che possono essere rilevanti
- se non ben definite - e verificate in sede di trattativa;
- le spese di ricerca del partner e di negoziazione del contratto;
- i pericoli e le limitazioni insite in certe legislazioni;
- i pericoli comunque connessi ad una divulgazione dei propri
segreti a terzi.
Vantaggi e svantaggi dell’acquisto
L’acquisto di una licenza sostanzialmente comporta i seguenti
vantaggi:
- la possibilità di accedere a nuove tecnologie in tempi
e con costi più contenuti;
- la riduzione dei pericoli insiti in una ricerca condotta in
proprio;
- l’induzione di un nuovo modo di pensare ed operare tra
i propri collaboratori e quindi, in genere, una loro crescita;
- la possibilità di entrare in nuovi campi in tempi molto
brevi;
- la possibilità di acquisire non solo la tecnologia ed
il relativo know-how, ma anche di ottenere dati ed informazioni
sulle macchine, attrezzature, lay-out, organizzazione, ecc.
L’acquisto può essere svantaggioso
per i seguenti fattori:
- il costo degli adattamenti della tecnologia acquisita al proprio
ambiente;
- il costo degli adattamenti del proprio ambiente alle necessità
della tecnologia acquisita, costo che non deve essere valutato
solo in termini materiali;
- le eventuali limitazioni imposte dal licenziante;
- l’implicita rinuncia a creare una propria struttura di
ricerca e di sviluppo e quindi un perdurare di sudditanza tecnologica;
- l’eventuale obbligo di trasmettere la propria esperienza
al licenziante e quindi la consequenziale posizione di subordinazione;
- l’eventuale onere, anche se eventualmente parziale, del
mantenimento e/o della difesa dei diritti acquisiti;
- la cattiva scelta dell’altro partner;
- la propria debolezza contrattuale ed organizzativa.
È quindi la sommatoria di questi fattori che può
portare l’azienda a definire prima una strategia nel campo
dello scambio di tecnologia, poi una politica specifica di scambio.
Tutto ciò tenendo presente che i contratti di licenza o di
acquisto (vendita) - per quanto approfonditi e stipulati - accuratamente
non possono esaurire tutte le casistiche che l’esecuzione
del contratto stesso porta con sé.
Va poi rilevato che ci sono altri tipi di contratto che contemplano
lo, e concorrono allo, scambio di tecnologia.
Infatti, si possono concretizzare altri tipi di transazione tra
cui, per esempio, transazioni che prevedono condizioni secondo cui
lo scambio di tecnologia è legato ad una partecipazione del
cedente o del licenziante. Questa partecipazione può anche
tradursi in una partecipazione almeno temporale al capitale e/o
alla gestione dell’iniziativa connessa o conseguente.
Una trattativa inerente uno scambio di tecnologia, attraverso licenze,
deve essere innanzitutto concepita nel contesto di un piano strategico
ed organico dell’azienda. Piano che deve essere la consequenziale
valutazione dell’evoluzione inducibile nel contesto aziendale
in armonia con il mercato diretto e potenziale.
Esaminando i parametri in essere e confrontandoli con quelli inerenti
il mercato è possibile costruire una o più ipotesi
di sviluppo, anche con tempi differenti. Le due componenti principali
sono il tempo tecnico necessario ed il capitale da investire prima
di avere il ritorno remunerativo. Anche altre componenti devono
però essere considerate: la propria capacità tecnica,
mercantile e finanziaria, le eventuali esigenze di alleanze ed accordi,
la propria struttura organizzativa, la tipologia dei propri collaboratori,
ecc. Da un’analisi di questa pluralità di fattori si
ottiene una logica enunciazione di un piano evolutivo, con una o
più varianti correttive. Solo quando tutto ciò è
chiaro, assimilato ed accettato dalla direzione è bene partire
ufficialmente con una trattativa, trattativa che può essere
ufficiosamente già stata avviata.
C’è, comunque, un aspetto prioritario da esaminare.
L’entrare, o l’espandersi, in un settore tecnologico
deve essere sempre preceduto da un attento inventario dello stato
della tecnica. Tale inventario serve a fornire all’azienda
una capacità conoscitiva più ampia e completa, mettendo
a disposizione praticamente ciò che c’è di più
avanzato. Inoltre, permette di valutare la forza, o la debolezza,
della tecnologia in oggetto e quindi permette di valutare la strada
più conveniente. Infatti, una strada può essere quella
dell’utilizzo, un’altra quella dell’aggiramento,
un’altra ancora può essere quella della licenza, infine
può esserci la strada della ricerca in proprio. Per l’aggiramento,
un attento esame dello stato della tecnica può consigliare
strade alternative se è in predicato l’acquisto di
una licenza. Può consigliare altresì lo sbarramento
di strade alternative se in predicato è la cessione di una
licenza.
È poi possibile beneficiare del disposto, ormai presente
in quasi tutti gli Stati, secondo cui può essere chiesta
una licenza obbligatoria osservando determinate prassi e regole
e tenendo conto che il prodotto così ottenuto soggiace a
certe regole di circolazione.
Da quanto sopra appare evidente che avviare una trattativa di licenza
impone una pluralità di meditate decisioni preventive.
Nel corso di una trattativa ci sono dei fattori che devono essere
esaminati e considerati.
Una licenza impone, tra i partner, un rapporto di tipo fiduciario
in quanto l’esito di un rapporto di licenza dipende molto
dal tipo di cooperazione che s’instaura tra i partner.
È questo l’aspetto principale da esaminare e da valutare
con molta attenzione sia per non ritrovarsi un partner “rumoroso”
ed esigente, sia per non ritrovarsi un partner interessato solo
all’acquisizione della nostra tecnologia, sia per non trovarsi
con un partner inadatto tecnicamente e/o commercialmente.
Va poi valutato il pericolo che il partner subisca trasformazioni,
cambiando le caratteristiche del rapporto iniziale.
Tali trasformazioni possono avvenire ad esempio per passaggi di
quote azionarie, per cambiamento dei dirigenti, per trasferimento
dei partner, per scorporo del ramo di attività, ecc.
Queste eventualità, unite alla possibile trasmissione della
licenza, vanno attentamente valutate e regolamentate nell’accordo.
Una licenza è nella più parte delle volte un rapporto
a livello internazionale, il che comporta una pluralità di
rischi politici ed economici, nonché di costi relativi. Una
licenza con un partner operante nei Paesi occidentali, fa normalmente
soggiacere il rapporto a condizioni, ancorché non espresse,
dipendenti da specifiche norme legislative in merito. Diversa è
la condizione ove il partner ricevente operi in un Paese in via
di sviluppo.
In questo caso le eventuali clausole restrittive, nonché
la libera circolazione delle royalty e dei compensi, possono subire
delle limitazioni anche drastiche. Anche la UE ha previsto limitazioni
per determinate clausole che falsano la libera concorrenza.
È quindi necessario valutare con attenzione la legge applicabile
e quale autorità deve interpretare l’accordo in base
a tale legge.
Una licenza investe un periodo più o meno lungo di tempo
e quindi si deve tener presente che certe situazioni sono mutevoli
quali, ad esempio, aspetti politici, economici, di mercato, fiscali,
valutari, ecc. Aggiuntivamente, in base alla durata dell’accordo
si deve valutare e prevedere l’eventualità che il prodotto
divenga nel frattempo obsoleto.
Per tutti questi fattori e per altri ancora, che dipendano dal mercato
e/o dal prodotto, è necessario identificare con chiarezza
le circostanze che hanno permesso di avviare e di concretizzare
l’accordo nonché i presupposti su cui l’accordo
stesso è stato perfezionato. Questi aspetti, che vengono
inseriti sotto forma di premesse negli accordi di licenza, permettono
nel tempo di chiarire il perché ed il senso di clausole che,
successivamente, potrebbero risultare quanto meno oscure o dubbie.
È necessario definire con molta attenzione l’oggetto
del contratto.
A puro titolo esemplificativo si deve chiarire:
- in che cosa consiste esattamente l’oggetto
del contratto;
- se e quali diritti di brevetto rientrano
nel contratto;
- se e quali diritti di marchio rientrano
nel contratto;
- che cosa si intende per know-how, qualora
il contratto preveda trasferimento di know-how, che cosa contiene
esattamente, ai fini contrattuali, tale concetto e con che modalità
viene trasferito;
- qualora sia previsto uno scambio di disegni,
progetti o altro, che cosa e con che modalità esattamente
avviene la consegna;
- quale territorio copre la licenza;
- l’eventuale programma di trasferimento
del contenuto della licenza.
Il definire genericamente che viene trasmesso del know-how serve
solo a legare l’acquirente il quale non sempre può
protestare qualora vengano trasmesse informazioni almeno in parte
note ovvero informazioni che richiedano ulteriori studi ed esperienze
per concretizzare un prodotto completo ed industrialmente definito.
Indicare genericamente che ci sono brevetti e/o marchi, e non specificarli
e/o non dire nulla attorno ad essi in modo da renderli identificabili
univocamente, crea solo confusione e pericoli di conflitti. Va poi
ricordato che, se vengono ricompresi brevetti e/o marchi, è
opportuno verificare preliminarmente lo stato vita e che cosa esattamente
proteggono. Sorprese in tal senso sono spesso presenti. Lo stesso
vale qualora non si indichi chiaramente che cosa è l’oggetto
del contratto, quali sono le sue caratteristiche, come è
identificabile, ecc. Per migliorare questa parte dell’accordo
si ricorre, frequentemente, all’uso delle definizioni che
servono a dare un contenuto preciso e circoscritto ai singoli aspetti.
Si deve poi valutare se la licenza deve essere esclusiva
o non esclusiva. Se la licenza
è esclusiva, può esserlo, ad esempio, come produzione
ma non come vendita, ovvero può essere esclusiva in un territorio
e non esclusiva in un altro, ecc. Si deve poi considerare se nei
territori coperti dalla licenza il licenziatario può dare
sublicenza ed a quali condizioni. Deve essere anche definito se
il licenziatario può costruire altri prodotti in concorrenza
ovvero se esso deve acquisire l’oggetto della licenza quale
prodotto primario, od unico, del suo programma di produzione.
Un aspetto importante è la definizione di quale libertà
ed autonomia, ed a che condizioni, il licenziatario godrà
alla fine dell’accordo sul contenuto del contratto.
Va esaminato se, perdurando l’accordo, il licenziante deve
mantenere qualche libertà, o autonomia, ovvero se deve impegnarsi
a non vendere, e/o non costruire nel territorio coperto dall’esclusiva.
Sono anche da prevedere casi particolari di fornitura fuori dal
territorio, ovvero forniture speciali nel territorio a favore di
aziende la cui sede è fuori di esso.
È importante chiarire cosa si intende e che contenuto effettivo
ha l’assistenza tecnica fornita,
nonché si deve quantificarne i costi. Vanno indicati con
precisione i giorni/uomo presso il licenziante e/o il licenziatario
e quali sono le caratteristiche dei tecnici relativi. È bene
chiarire anche chi paga l’argent de poche ai tecnici
in missione ed a carico di chi sono le spese di vitto, viaggio e
alloggio, nonché di assicurazione. Per contraenti distanti
tra loro è bene indicare come e da quando si inizia il computo
dei giorni/uomo di assistenza che il licenziante fornisce al licenziatario.
È bene chiarire le metodologie di calcolo, addebito e pagamento
dell’assistenza eccedente i valori contrattuali.
Un aspetto importante è la qualità
che il licenziatario deve garantire, nonché le metodiche
da utilizzare per controllare tale qualità. Sono anche da
prevedere quali penali verranno applicate se tale qualità
non venisse reintegrata entro un tempo definito a partire dal momento
in cui il licenziante si accorge che essa è scaduta al di
sotto dei livelli contrattuali.
L’obbligo di assistenza tecnica
che il licenziatario deve prevedere pre- e post-vendita va normalmente
previsto e che tipo di assistenza deve essere garantita.
È importante definire l’obbligo
del segreto che deve comunque incombere almeno sul licenziatario,
nonché la durata di tale obbligo al decadere del contratto,
e chi è soggetto a tale obbligo.
Va definito se il licenziatario deve marcare il prodotto indicando
il licenziante e con quali modalità.
In molti contratti, ove il prodotto lo permette, viene imposto di
prevedere mezzi di controllo (numeri di matricola, sistemi di misura
sigillati, ecc.) che facilitano eventuali controlli effettuati dal
licenziante o da chi per esso.
È prassi definire come le parti si regolano nel caso di miglioramenti,
nuove soluzioni, innovazioni ed invenzioni che una o l’altra
parte eventualmente concretizzano perdurando il rapporto. In tal
senso si deve definire a chi appartengano eventuali nuovi brevetti,
come entrano nel rapporto contrattuale e come vengono remunerati.
Riveste molta importanza la garanzia che il licenziatario fornisce
sui diritti di brevetto e sull’esistenza di eventuali diritti
di terzi. Va anche prevista la regolamentazione dell’eventualità
che il licenziatario, o suoi clienti, venga attaccato, ovvero l’eventualità
che il licenziatario debba difendersi da casi di contraffazione.
Va chiaramente regolamentato l’aspetto economico della licenza
e le modalità di pagamento in cui si comprende:
- l’eventualità di un pagamento
una tantum per la licenza relativa ai diritti di brevetto
e/o di marchio;
- l’eventualità di un pagamento
una tantum per il know-how;
- l’eventualità di somme anticipate
da scalare dai diritti periodici alle royalty secondo valori da
pattuire;
- le royalty con o senza minimo garantito;
- eventuali altri compensi.
Nel caso di royalty si deve indicare esattamente come vanno calcolate
e su che cosa si applicano, se devono essere tenuti registri specifici,
se le royalty sono comprensive o meno delle eventuali tasse pagate
all’origine, se deve essere trasmesso un certificato connesso
con la doppia tassazione, se deve essere trasmesso un resoconto
preciso e, in tal caso, da chi deve essere certificato, ecc. È
utile indicare le eventuali banche d’appoggio, a quali condizioni
si considera avvenuto il pagamento e le penalità in caso
di ritardato pagamento.
Normalmente, vengono previste una o più clausole di controllo
per permettere al licenziante di effettuare gli eventuali controlli
non solo tecnici, ma anche contabili. In certi casi viene indicato
come parte della contabilità deve essere tenuta e come, da
chi, quando, e con che preavviso i controlli possono venire effettuati.
Sono normalmente previste clausole connesse alle trasformazioni
del partner, ad avvenimenti impeditivi di forza maggiore, a modifiche
ed invalidità parziali delle clausole, al foro ed alla legge
competente od, in alternativa, all’arbitrato ed a quale tipo
di arbitrato, agli indirizzi a cui inviare le comunicazioni ufficiali,
come inviare le comunicazioni ufficiali, ecc.
Se viene prevista la clausola arbitrale normalmente si indica che
essa dura per un certo periodo nella misura in cui ci sia materia
deferibile ad arbitrato, anche dopo la scadenza del contratto. Vengono
normalmente previste anche clausole connesse con avvenimenti finanziari
(fallimento, concordato, ecc.)
Va infine regolamentata con chiarezza la durata della licenza e
le condizioni per cui la licenza diviene operativa e da quando essa
diviene operativa. |