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KNOW HOW
Il know-how è quell’insieme
di nozioni che integrano, migliorano, precisano e rendono applicabile
la tecnica normalmente conosciuta in quel settore. Il know-how individua
le condizioni di migliore attuazione di un procedimento, di un sistema
o di un prodotto, completa tutte quelle informazioni particolareggiate,
utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita ed
utilizzo di un bene, o di un impianto. Identifica in ultima analisi
tutto ciò che finalizza l’esistente, migliorandolo
e facilitandone l’applicazione, e/o l’utilizzo, e/o
la commercializzazione.
Generalmente il know-how viene tipicizzato in quattro categorie
principali:
- tecnologico
per il quale si intende sia lo sviluppo che la realizzazione dei
prodotti e delle relative macchine, sistemi e procedimenti di
ottenimento.
Il know-how tecnologico può formarsi attraverso una o più
fasi, sia empiriche che sperimentali, con l’utilizzazione
di tutte le informazioni acquisite a livello teorico di progettazione,
di laboratorio, di produzione, di installazione, di utilizzo,
di impianto, ecc;
- commerciale
per il quale si intende l’insieme delle informazioni che
un’azienda possiede in relazione ai prodotti, alle loro
modificazioni, o messe a punto, agli adattamenti richiesti dai
clienti, o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati
ed alla loro resa.
S’intende anche l’insieme delle strategie commerciali
che un’azienda pone in essere per accreditarsi e per conquistare
nuovi clienti e/o nuovi mercati.
Questo tipo di know-how deriva dalle attività di marketing,
di assistenza ai clienti, dall’attenta catalogazione dei
risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente, dell’ambiente
ove il prodotto viene utilizzato e di tutti gli altri fattori
che possono influire sul prodotto e sugli utenti, o acquirenti,
dello stesso;
- finanziario
per il quale si intende l’insieme delle informazioni poste
a supporto dell’attività gestionale e dell’attività
commerciale e che comprende tutte le metodiche atte a rendere
finanziariamente più conveniente sia la gestione dell’azienda
che l’acquisto del prodotto da parte di terzi;
- strategico
per il quale si intende l’insieme di quelle informazioni
che caratterizzano particolarmente il comportamento concorrenziale
dell’azienda nei confronti delle aziende concorrenti. Questo
tipo di know-how si identifica nella politica aziendale tesa alle
collaborazioni per la ricerca, la costituzione di società
miste, la creazione di laboratori finalizzati, le acquisizioni,
le licenze, ecc.
Perché il know-how possa essere effettivamente vantaggioso
all’impresa, dalla cui attività deriva, nel suo insieme,
ovvero nel suo cuore caratteristico non
dev’essere accessibile a terzi non autorizzati.
Nel momento in cui il know-how si diffonde, esso viene a volgarizzarsi
perdendo valore come bene economico dell’azienda originariamente
detentrice; esso diviene quindi un insieme di conoscenze di comune
esperienza e come tale privo di qualunque valore economico monopolistico.
Altro aspetto riguarda il know-how che non deriva da proprie attività
di ricerca, sviluppo ed esperienza, ma quello di cui si viene a
conoscenza grazie ai contratti di licenza con terzi licenzianti.
L’impresa licenziataria è ovviamente tenuta alla segretezza
delle informazioni di cui viene a conoscenza sia perché è
essa stessa normalmente a richiederlo contrattualmente, sia perché
essa può trarre notevoli vantaggi da tale comportamento protezionistico.
Il licenziatario, utilizzando le informazioni contrattualmente acquisite,
molto spesso è in grado di concretizzare dei vantaggi concorrenziali
che, come tali, restano di sua esclusiva proprietà.
Questi vantaggi, nonostante siano dipendenti da quanto trasferito
con il contratto di licenza, normalmente apportano un incremento
al patrimonio della licenziataria che a sua volta da utilizzatrice
di know-how di terzi può anche divenirne fornitrice.
Va rilevato, incidentalmente, che difforme è l’interesse
del licenziante e del licenziatario in un contratto che, direttamente
o indirettamente, comprende il trasferimento, anche parziale, di
know-how. In questo senso attenzioni particolari vanno prese nella
stesura del contratto, prima, e nel trasferimento-acquisizione del
know-how, poi. Tali attenzioni devono essere maggiori nel caso in
cui il know-how sia autonomo rispetto ad altri oggetti della licenza
quali brevetti, progetti, o altro.
La tutela del know-how
Come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, il know-how
non rientra appieno nella categoria dei “beni giuridici immateriali”;
ciò in quanto non può essere considerato nè
un’invenzione industriale, nè un modello di utilità,
né un modello ornamentale, nè un marchio, e non può
nemmeno essere ricompreso nel diritto d’autore, pertanto non
può essere soggetto alla tutela erga omnes propria
dei beni immateriali.
La sua tutela, essendo comunque un bene economico, viene ravvisata,
nel nostro ordinamento giuridico, in un duplice aspetto:
- tutela invocabile inter partes
in conseguenza delle clausole contrattuali espresse dalle parti
stesse;
- tutela invocabile erga omnes
in base alle norme generali espresse sia dai codici, sia civile
che penale, che dalle norme specifiche, sulla concorrenza sleale
e sul segreto industriale.
La tutela inter partes
Questa forma di tutela è detta contrattuale in quanto il
trasferimento del know-how avviene tradizionalmente per contratto;
il contratto può essere di licenza (anche provvisoria ad
esempio per rendere possibile una fornitura) o di cessione, e può
essere implicito od esplicito.
Il contratto di licenza è un contratto atipico, il che sottintende
che le parti del contratto mantengono ampia autonomia contrattuale.
Ciò comporta che, nella formulazione del contenuto, pur dovendo
rispettare gli elementi essenziali dei contratti, le parti hanno
un’ampia libertà negoziale.
I contratti di know-how sono i più difficili da stipulare,
da gestire e da far valere. Infatti, nella stesura del contratto
la parte che cede o trasferisce è generalmente restia ad
individuare in modo esteso il reale contenuto del know-how per evitare
sorprese prima della firma definitiva, mentre la parte che riceve
ha tutto l’interesse a veder ben identificato ciò che
va ad acquisire.
Da notare che una non corretta identificazione spesso impedisce
a chi acquisisce, o riceve, il know-how di far valere l’inadeguatezza
di ciò che viene ceduto o trasferito.
Genericamente, le clausole contrattuali prevedono sia l’obbligo
di comunicare all’altra parte le informazioni che nel loro
insieme costituiscono il know-how, al fine di permettere a quest’ultima
di utilizzarle armonicamente nella propria attività economica,
sia l’obbligo alla consulenza ed all’assistenza, nonché
all’istruzione del personale di chi riceve. La parte ricevente,
invece, è normalmente obbligata sia al versamento di un corrispettivo,
sia a non divulgare ad altri le informazioni ricevute anche se dette
contengono parti di dominio pubblico, ciò in quanto, come
detto, per know-how s’intende l’insieme inscindibile
delle informazioni che, appunto come insieme, comportano il vantaggio
ricercato e/o voluto.
Come per il contratto di licenza, anche in caso di cessione le nozioni
che vengono cedute non dovrebbero contenere elementi configurabili
in un brevetto per invenzione. Se del caso si rende necessaria la
previsione di una o più clausole tese a prevedere questa
eventualità e ciò che ne consegue.
La tutela erga omnes
La seconda forma di tutela è quella legale e detta può
essere sia civile sia penale.
La tutela civile trova la fonte normativa principale nell’art.
2598 cod. civ. e nell’art. 6 bis L.I. Queste norme prevedono
che un imprenditore compia un atto di concorrenza sleale quando
sfrutta illegalmente i segreti, o i risultati del lavoro, nonché
l’esperienza, del legittimo titolare del know-how, oppure
compia atti contrari alla correttezza professionale. Un giudice
se ravvisa uno o più atti di concorrenza sleale, ne inibisce
la continuazione, provvede affinché ne vengano eliminati
gli effetti, condanna il concorrente sleale al pagamento dei danni
e, a volte, ordina la pubblicazione della sentenza su quotidiani
e/o riviste specializzate.
Altra importante fonte di tutela civile è quella prevista
all’art. 2105 cod. civ., in cui si obbliga il prestatore di
lavoro ad essere fedele all’impresa. Questa disposizione,
che deve essere collegata ai principi generali di correttezza e
buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), sancisce a carico del
prestatore di lavoro il divieto di concorrenza ed in particolare
il divieto di trattare affari per conto proprio, o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore.
L’obbligo di fedeltà è stato ritenuto applicabile
in caso di abusiva divulgazione, o sfruttamento, di invenzioni brevettabili,
di liste di clienti, di tecniche di vendita, di investimenti eseguiti
o in programma, di obiettivi di ricerca, ecc.
Esso opera per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed oltre
la sua terminazione, per i casi e nelle condizioni di cui all’art.
2125 cod. civ. il quale prevede la stipula di un patto di non concorrenza
con il prestatore di lavoro.
Tale patto per essere valido deve risultare da atto scritto e prevedere
un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro.
In ogni caso il patto di non concorrenza non può essere,
dalla data di terminazione del rapporto di lavoro, di durata superiore
ai cinque anni per i dirigenti e tre negli altri casi.
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