|
LE INFORMAZIONI SEGRETE
Affinchè le informazioni
in possesso di un’impresa risultino protette dalla legge,
è necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale,
siano mantenute segrete.
Per informazioni s’intendono le conoscenze che vanno a costituire
il know-how aziendale e che servono per produrre un bene, attuare
un processo produttivo od utilizzate per un impiego tecnologico
o commerciale, e devono essere derivate da studi, da ricerche o
dall’esperienza.
Ad esempio: costituisce atto di concorrenza sleale la sottrazione
di segreti aziendali, come l’elenco dei clienti e un procedimento
di produzione - ancorchè non validamente brevettato - la
cui messa a punto abbia richiesto una serie di accorgimenti e prove
- App. Bologna, 19 giugno 1995.
Perchè queste informazioni siano suscettibili di utilizzazione
economica, e quindi degne di tutela, devono essere:
- informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie,
di marketing o commerciali, sotto forma di relazioni, comunicazioni
anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle,
schede, tabulati e quant’altro - sia su supporto cartaceo,
sia su supporto magnetico, ottico o magneto-ottico, purché
idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale;
- segrete in quanto difficilmente accessibili
e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare.
Per dimostrare l’adeguata protezione delle informazioni,
al fine di renderle tutelabili ed opponibili, non è sufficiente
la buona fede od un semplice cavillo. È necessario, invece,
che sia posto in essere un serio criterio di difesa, ed una corretta
protezione, dimostrabile e documentabile: ad esempio un criterio
di difesa prevede circolari interne specifiche, procedure di sicurezza,
clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza,
di segretazione, ecc...
È necessario che l’insieme organico di dette informazioni,
insieme che di volta in volta viene continuamente implementato ed
adeguato al variare dei fattori di scambio e nel contempo esplica
una propria valenza economicamente importante per l’azienda,
come tale, sia segreto e bene proprio dell’azienda.
In altre parole, anche se la sequenza delle informazioni, che nel
loro insieme costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione
di una fase economica specifica dell’attività dell’azienda,
è costituita da particelle di informazioni di per sé
note, qualora detta sequenza sia di per sè non nota e sia
considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, detta sequenza
è di per sè degna di protezione e tutela.
Per meglio capire cosa s’intende per informazioni segrete
protette dall’azienda dobbiamo ricordare che esse costituiscono
il “Know-How”, correttamente definito dall’art.
10 1)-4) del Reg. CE n.96/240, del 31 gennaio 1996, che recita:
- “know-how”: un insieme
di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in
una qualsiasi forma appropriata;
- “segreto”: indica che
l’insieme del know-how, considerato globalmente o nella
precisa configurazione e articolazione delle sue componenti, non
è generalmente noto o facilmente accessibile, cosicchè
una parte del suo valore consiste nel vantaggio temporale che
il licenziatario acquisisce quando esso gli viene comunicato;
tale termine non va inteso in senso stretto, cioè che ogni
singola componente del know-how deve essere assolutamente sconosciuta
o non ottenibile al di fuori dell’azienda del licenziante;
- “sostanziale”: indica
che il know-how include informazioni che devono essere utili,
cioè offrire alla data di stipulazione dell’accordo,
ragionevoli prospettive di miglioramento per la posizione concorrenziale
del licenziatario, ad esempio aiutandolo ad entrare su un nuovo
mercato o conferendogli un vantaggio nella concorrenza con altri
produttori o fornitori di servizi che non hanno accesso al know-how
segreto sotto licenza o ad altro know-how segreto compatibile;
- “identificato”: indica
che il know-how è descritto o fissato su un supporto materiale,
in modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti
della segretezza e della sostanzialità ed a garantire che
il licenziatario non sia sottoposto a restrizioni ingiustificate
nello sfruttamento della propria tecnologia. L’identificazione
del know-how può essere effettuata mediante una descrizione
figurante nell’accordo di licenza o in un documento separato
o in qualsiasi altra forma appropriata, al più tardi all’atto
del trasferimento del know-how o subito dopo, purché il
documento separato o altro supporto sia disponibile in caso di
necessità.
L'articolo 2598 n. 3 Cod.
Civ.
Premesso che vi è la necessità di un coordinamento
tra le normative che sottendono la concorrenza e le privative (quali
ad esempio: marchi, ditta, brevetti, modelli, denominazione d’origine,
pubblicità ingannevole, diritto d’autore) c’è
da osservare che l’art. 2598 cod. civ. si riferisce all’ipotesi
di illeciti extra contrattuali.
In questo senso l’art. 2598 cod. civ. si differenzia dall’art.
2043 cod. civ. in quanto il primo accentua la funzione preventiva
rispetto al secondo che è più idoneo ad assolvere
una funzione regressiva.
L’art. 2598 cod. civ. è applicabile a soggetti aventi
la qualifica di imprenditori fra i quali esiste un rapporto di concorrenza
economica, indipendentemente dalla posizione che i singoli soggetti
occupano nella catena produttivo-distributiva essendo rilevante
la capacità di un soggetto di sviare la cliente a danno dell’altro
soggetto.
L’art. 2598.3 cod. civ. delinea le basi idonee per individuare
il comportamento concorrenziale sleale non previsto dagli altri
paragrafi dell’articolo stesso. Tale articolo specificamente
recita:
“compie atti di concorrenza sleale chiunque… si
vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l’altrui azienda”.
Questa norma protegge il segreto d’impresa, non in sè,
ma solo in presenza di comportamenti professionalmente non corretti
e cioè in presenza di:
- sottrazione di segreti tramite un dipendente
di impresa concorrente, di un consulente o di altro collaboratore
(ad es.: il dipendente che comunica al concorrente atti riservati
relativi al datore di lavoro sono imputabili al concorrente che
se ne avvantaggia, salvo prova contraria - App. Bologna, 19 giugno
1995);
- sottrazione di segreti mediante spionaggio
industriale (ad es.: costituiva atto di concorrenza sleale, anche
prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 6 bis L.I.,
l’appropriarsi di informazioni aziendali riservate, trafugate
illecitamente - Trib. Modena, 15 luglio 1996; - costituisce atto
di concorrenza sleale anche lo spionaggio industriale e cioè
la sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali
che l’impresa non desidera mettere a disposizione dei terzi
concorrenti - Cass. 1983, n. 1413);
- sottrazione di segreti tramite storno di
dipendenti (ad es.: costituisce concorrenza sleale l’assunzione
di dipendenti altrui o cercare la loro collaborazione al solo
fine di poter utilizzare le loro conoscenze tecniche, usate presso
l’altrui azienda, con l’effetto di permettergli l’ingresso
sul mercato prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base
ai propri studi e ricerche - Trib. Orvieto, 4 luglio 1996);
- concorrenza dell’ex dipendente nei
confronti del precedente datore di lavoro, attuata mediante appropriazione
ed applicazione di notizie segrete di proprietà di detto
datore di lavoro (ad es.: costituisce atto di concorrenza sleale
confusoria il comportamento dell’ex dipendente o agente
che, cessato il rapporto, continui a rivolgersi agli abituali
clienti offrendo i medesimi prodotti ed omettendo qualsiasi comunicazione
in merito alla cessazione del rapporto - Trib. Verona, 30 aprile
1996; - l’ex dipendente non può impiegare a proprio
o altrui profitto le informazioni non di pubblico dominio apprese
nell’impresa di provenienza - Trib. Orvieto, 12 agosto 1996).
Questo articolo prevede che solo in presenza di un comportamento
sleale possa essere ravvisato un danno all’azienda altrui,
il che comporta una fondamentale differenza tra la tutela di un
segreto e quella derivante da una privativa.
Il possesso di informazioni segrete non impedisce ai concorrenti,
in linea di principio, di sfruttare le medesime, purchè in
tale sfruttamento non intervengano fattori contrari alla correttezza
professionale. Pertanto è lecito pervenire alle informazioni
segrete di un concorrente attraverso propri studi e ricerche.
È pure lecito desumere le conoscenze tecniche, tecnologiche,
o altro, di un concorrente analizzando i prodotti, la pubblicità
e quant’altro si riferisce a detto concorrente anche smontando
e/o sezionando il prodotto di detto e, se del caso, effettuando
analisi chimiche o fisico-chimiche.
Tale comportamento non è un fatto illecito in sè,
ma lo diviene nel momento in cui detto prodotto viene riprodotto
pedissequamente (art. 2598 n. 1 cod. civ.) o nel momento in cui
si interferisce con una privativa esistente in capo a detto concorrente,
ovvero quando si utilizzano fonti conoscitive non autorizzate dal
concorrente.
L'articolo 98 c.p.i.
Nel 1996, con il D.L. 19 marzo 1996 n. 198, la legislazione italiana
si è adeguata, in materia di proprietà industriale,
agli accordi internazionali TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit
Goods) adottando una specifica disciplina del segreto che va ad
integrare e completare la protezione prevista dall’art. 2598.
3 cod. civ. di fatto costituendone un’estensione.
Scopo di detti accordi internazionali è quello di garantire
un trattamento uniforme nei singoli Stati contro atti concorrenziali
che generano turbative del mercato.
I TRIPs prevedono modifiche delle leggi relative a specifiche materie
quali: marchi d’impresa, denominazione d’origine dei
vini, indicazioni geografiche, brevetti d’invenzione, brevetti
per modelli di utilità, modelli ornamentali, topografie dei
semiconduttori.
L'articolo 98 c.p.i. statuisce:
- Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:
siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete,
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
- Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Questo articolo non ha effetto retroattivo (Trib. Milano 10 ottobre
1996) e pone in essere principalmente due ipotesi di protezione.
La prima si riferisce al comportamento di terzi che, con atti contrari
alla correttezza professionale, vengono a conoscenza di informazioni
di un’impresa, anche di tipo commerciale.
Perché questo atteggiamento concretizzi atti di concorrenza
sleale deve avere per oggetto informazioni segrete le quali:
- non devono essere generalmente note o
facilmente desumibili da parte di un esperto del settore; intendendosi
che un insieme di informazioni di per sè note, singolarmente
o in gruppi, ma organizzate in modo nuovo e non prima ipotizzato,
è degno di protezione;
- abbiano un valore economico, e quindi
siano un bene concorrenziale, in quanto segrete;
- siano sottoposte ad una tutela, adeguata
a mantenerle segrete, da parte di coloro che nell’impresa
le gestiscono e ne sono responsabili.
La seconda ipotesi di concorrenza sleale si esplica con la rivelazione
a terzi, con l’acquisizione e/o con l’utilizzazione,
di dati relativi a prove, studi, analisi delle carenze di un prodotto,
ecc. o di altri dati segreti. Perché si configuri un caso
di concorrenza sleale, detti dati devono derivare da un notevole
impegno di elaborazione, ovvero devono essere subordinati ad una
specifica autorizzazione per l’immissione in commercio nel
caso di prodotti chimici, farmaceutici, o agricoli, implicanti l’uso
di nuove sostanze chimiche.
Non è del tutto chiaro se i soggetti di questa condotta,
sia attivi che passivi, possano essere solo imprenditori od anche
persone fisiche e giuridiche.
È però ragionevole ritenere che tra i soggetti tenuti
all’adozione di misure di garanzia della segretezza debbano
rientrare anche i soggetti diversi dal titolare dell’impresa
(dirigenti, commerciali, capi reparto, ecc.) che è in possesso
delle informazioni.
Infatti, l’espressione dell’articolo 98 c.p.i. “persone
al cui legittimo controllo” fa sì che nella previsione
legislativa rientrino anche coloro i quali ricevono le informazioni
dal titolare dell’impresa e che vengono da detto autorizzati
a comunicarle a terzi, a loro discrezione, per le esigenze dell’impresa.
In tal caso, anche queste persone sono tenute all’adozione
di adeguate misure di garanzia nei rapporti con i terzi ai quali
vengono comunicate legittimamente le informazioni segrete.
Conseguentemente, se ai terzi, ai quali le informazioni segrete
vengono comunicate, viene imposto il segreto da persone dell’impresa
titolare di dette informazioni segrete, differenti dal titolare,
una tale impostazione deve ritenersi efficace e sufficiente a garantire
la tutela del segreto (art. 99 c.p.i.).
Accordi di segretezza
Va ricordato che un’impresa può trovarsi nelle condizioni
di fornire a terzi proprie informazioni riservate per una pluralità
di motivi.
Esemplificativamente:
- ad un possibile cliente, per fargli capire
il valore intrinseco di ciò che l’impresa gli va
ad offrire;
- ad un fornitore, per permettergli di
presentare un’offerta o per eseguire la fornitura commissionatagli;
- ad un consulente, esterno per permettergli
di svolgere l’incarico conferitogli.
In tutti questi casi l’impresa deve cautelarsi.
Come precedentemente accennato, le forme di tutela del proprio
know-how, ovvero delle informazioni riservate, sono due: una tutela
contrattuale ed una extracontrattuale.
Nel primo caso, il danneggiato farà valere quanto previsto
espressamente nell’accordo di segretezza sottoscritto.
In presenza di una responsabilità extracontrattuale, il danneggiato
potrà far valere le sue ragioni in base a quanto disposto
generalmente dall’articolo 2598 n. 3 cod. civ. ed in particolare
dall’art. 98 c.p.i..
È comunque possibile che la responsabilità contrattuale
concorra con la responsabilità extracontrattuale.
Infatti, nel caso in cui un’azienda stipuli un accordo di
segretezza con un’impresa concorrente, se quest’ultima
divulga informazioni considerate segrete dall’accordo, informazioni
che effettivamente lo sono, vi è violazione sia contrattuale
(responsabilità contrattuale) sia del divieto di concorrenza
sleale (responsabilità extracontrattuale).
Se, invece, l’accordo di segretezza viene concluso tra imprese
non concorrenti, nel caso in cui chi riceve divulghi informazioni
considerate segrete dall’accordo, informazioni che effettivamente
lo sono, violerà l’accordo e quindi dovrà rispondere
solo per responsabilità contrattuale. Tali informazioni segrete
divulgate non potranno però essere utilizzate solo dai concorrenti
del primo soggetto contraente. Quindi, il terzo che le utilizzerà,
se in malafede, potrà incorrere in responsabilità
extracontrattuale a norma o dell’articolo 2598 cod. civ.,
o dell’articolo 98 c.p.i.
Il soggetto danneggiato ha generalmente tre possibili azioni giudiziarie
per veder riconosciuti i suoi diritti:
- instaurare un giudizio di merito ordinario;
- richiedere un provvedimento cautelare
ex art. 700 c.p.c.;
- proporre querela penale.
Al fine di meglio difendersi è sempre opportuno, quando
ciò sia possibile, stipulare preventivamente un accordo di
segretezza che determini con chiarezza il contenuto delle informazioni
segrete e che certifichi la volontà delle parti contraenti. |