| I NOMI A DOMINIO
La rete internet è nata negli anni sessanta per l’esigenza del dipartimento della difesa statunitense di sviluppare una rete telematica decentrata.
Il motivo alla base della diffusione di internet è l’aver reso possibile lo scambio di informazioni sulla base di un protocollo comune, che ha permesso di collegare le reti delle varie università, dei governi delle aziende private a prescindere dalle specifiche hardware o software sulle quali si basavano.
L’ubicazione all’interno di una rete venne definita dall’indirizzo IP (insieme di numeri), che serviva ad identificare l’esatta posizione di un dispositivo connesso alla rete. Usando una metafora, l’indirizzo IP è paragonabile al numero civico di un edificio.
La diffusione pubblica dell’utilizzo di internet si deve all’introduzione del sistema DNS (Domain Name System) che permise di abbinare ad un particolare indirizzo IP, un nome o dei numeri, ovvero la combinazione di essi, facilitandone quindi la memorizzazione da parte degli utenti.
I nomi a dominio sono classificati in vari livelli, i primi due di questi sono regolamentati da organismi internazionali che sovrintendono all’utilizzo degli stessi, li concedono a chi ne fa richiesta e li conservano in appositi registri detti whois.
I nomi a dominio di primo livello, detti anche estensioni, sono ad oggi più di 240 e si distinguono in:
- Generic Top-Level Domain (GTLD), cioè, a titolo di esempio: .com, .net, .org, .biz, .info, .mil, .gov, .edu, .int.
- Country code top-level domain (cc TLD), cioè, a titolo di esempio: .it, .de, .fr, .at, .cn. ecc.
Nel caso di GTLD, l’estensione caratterizza, ovvero dovrebbe caratterizzare:
- .com: un’attività commerciale;
- .org: organizzazioni non commerciali;
- .net: organizzazioni operanti in ambito telematico;
- .edu: istituzioni di tipo educativo;
- .gov: enti governativi;
- .mil: enti militari o assimilati;
- .biz: imprese commerciali;
- .info: non ha particolari caratterizzazioni;
- .name: caratterizza siti esclusivamente ad uso personale.
Sono state inoltre rese disponibili a partire dal 2001 ulteriori estensioni a carattere settoriale e con accesso limitato solamente a chi dispone dei requisiti imposti dai singoli Registri gestori di tali estensioni, come ad es. .AERO per l’industria aeronautica, .MUSEUM per musei ed enti culturali, .COOP per cooperative e .PRO per i professionisti.
Infine dal 2004 è stata creata l’estensione .EU riservata ai cittadini e alle aziende con sede presso gli Stati dell’Unione Europea, e dal 2007 è in corso di attivazione l’estensione .ASIA riservata ai territori asiatici.
Numerose altre estensioni settoriali, ovvero territoriali, sono allo studio degli enti competenti per permettere di suddividere i contenuti in internet e per aumentare il numero di nomi disponibili.
I nomi a dominio di secondo livello, consistono in due parti, ad esempio glp.it: partendo da destra, la prima parte del nome si definisce “estensione”, e richiama solitamente la nazione di provenienza dell’impresa (nell’esempio, l’estensione indica un dominio presente nel registro italiano); la parte sinistra è invece il nome scelto dal titolare, e può essere composta da lettere (a-z), numeri (0-9) e dal simbolo “-“. Non sono permesse (per ora) lettere accentate o altri simboli.
I nomi a dominio di secondo livello possono essere registrati a nome di chi ne fa richiesta e, salvo in particolari estensioni, l’assegnazione avviene secondo la regola del “first come first served”.
Un nome a dominio di secondo livello è un indirizzo univoco e quindi ha carattere bivalente: tecnico per quanto riguarda l’esatta ubicazione in internet e distintivo in quanto permette di associare nomi, prodotti e/o servizi ad un determinato ente o impresa.
Ad un nome a dominio possono essere abbinate una o più pagine virtuali (pagine web), identificate come sito web.
La personalizzazione del sito web al fine di rispondere a specifiche esigenze, o finalità del titolare del sito internet, soggiace, oltre che alle regole sulla concorrenza ed ove ne ricorrano gli estremi, anche alla legge sul diritto d’autore.
Marchio, nome a dominio
L’utilizzo di un nome a dominio che riproduca un marchio registrato da un terzo integra la fattispecie della contraffazione di marchio. Sia in relazione all’utilizzo di nomi a dominio identici ad altri, sia in relazione al contenuto dei siti, è applicabile la disciplina sulla concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c.
È ormai noto il fenomeno che va sotto il nome di Cybersquatting o Cybergrabbing, che identifica la condotta di occupazione abusiva di domini corrispondenti ai segni distintivi di una impresa o di un ente, nel tentativo di sfruttarne la notorietà per promuovere o vendere prodotti, solitamente di concorrenti, ovvero nel tentativo di rivendere detto nome al miglior offerente, che può essere sia l’azienda stessa, che un concorrente, che un terzo.
In Italia il riconoscimento ufficiale del nome a dominio come segno distintivo si deve alla nuova formulazione dell’art. 22 cpi.
Le dispute sui nomi a dominio possono essere risolte per via arbitrale attraverso le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio secondo le regole “Uniform Domain Resolution Policy”, stabilite da ICANN, o le procedure MAP, stabilite dalla Naming Authority/Registration Authority italiane o altre procedure previste da tutti gli enti di assegnazione dei nomi a dominio stessi.
L’equiparazione del nome a dominio al marchio permette inoltre di agire nei confronti di un eventuale contraffattore con gli stessi strumenti previsti nel caso di contraffazione di marchio, compreso il sequestro cautelativo, ecc. |