| LICENZE DI BREVETTO
Si richiama preliminarmente l’attenzione sull’importanza,
prima di firmare un contratto di licenza di brevetto, di verificare
accuratamente lo stato vita di ogni famiglia di brevetto previsto
contrattualmente e di verificare, attraverso i titoli concessi negli
stati ad esame preventivo, il reale contenuto protetto da ogni famiglia
di brevetto.
Si ricorda infine che il campo, effettivamente protetto da un titolo
di brevetto, è definito dalle rivendicazioni ma, stando le
diverse metodiche d’esame, uno stesso titolo può ottenere
campi protetti differenti in due sistemi ad esame preventivo quanto
a merito.
Questi esami sono relativamente costosi, richiedono un certo tempo
ed è bene vengano effettuati da specialisti che conoscano
le metodiche relative.
Le licenze di brevetto, per contratti a valere nell’ambito
UE, sono specificamente disciplinate dal Regolamento 31 gennaio
1996 n. 240. Di tale regolamento è stata prevista anche la
data di scadenza, fissata per il 31 marzo 2006.
Al termine “brevetto” viene data un’interpretazione
ampia in quanto ai brevetti concessi sono equiparati:
- le domande di brevetto;
- i modelli di utilità;
- le domande per la registrazione dei modelli
di utilità;
- le topografie di prodotti o semiconduttori;
- i “certificats d’utilitè”
e “certificats d’addition” ai sensi del diritto
francese;
- i certificati complementari di protezione
per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono
essere ottenuti tali certificati;
- i certificati riguardanti le nuove varietà
vegetali.
A favore del licenziatario è ammessa la protezione territoriale
tipica delle licenze esclusive. Infatti, il licenziatario è
tenuto a:
- non autorizzare altre imprese ad utilizzare
l’invenzione concessa nel territorio garantito dalla licenza,
nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti
concessi in licenza resti in vigore;
- non utilizzare egli stesso l’invenzione
concessa nel territorio garantito dalla licenza nella misura e
per tutto il tempo in cui almeno uno, dei brevetti concessi in
licenza, resti in vigore.
Tali obblighi sono parimenti previsti dalla Convenzione sul brevetto
europeo, la quale prevede che il brevetto europeo possa essere concesso
in licenza, sia esclusiva che non esclusiva, in tutto il territorio
della Comunità o solo in una sua parte. Inoltre, i diritti
derivanti da un brevetto europeo possono essere fatti valere contro
un licenziatario che oltrepassi i limiti imposti dalla licenza.
Uno di tali limiti può essere quello territoriale.
Conseguenza delle restrizioni territoriali è che ogni licenziatario
deve rispettare i limiti territoriali imposti contrattualmente;
più precisamente:
- non utilizzare l’invenzione nel
territorio di esclusiva del licenziante all’interno dell’UE;
- astenersi dal fabbricare, o utilizzare,
il prodotto oggetto di licenza e non utilizzare il procedimento
brevettato e il know-how comunicato, nei territori degli altri
licenziatari all’interno dell’UE.
Per utilizzare l’invenzione s’intende non solo fabbricare
ed utilizzare il prodotto ed il procedimento, ma anche immettere
i prodotti sul mercato per la prima volta.
La concorrenza, posta in essere dal licenziatario e/o dal licenziante,
generalmente, è divisa tra attiva e passiva.
La concorrenza attiva è sempre vietata quando pone in essere
la ricerca di clienti posti fuori dal proprio territorio da parte
del licenziatario. La concorrenza passiva si verifica quando il
licenziatario soddisfa domande, da lui non provocate, provenienti
da territori di altri licenziatari e/o del licenziante. Detto tipo
di concorrenza è vietata per un periodo massimo di cinque
anni.
Più precisamente, il licenziatario può essere tenuto
a non mettere in commercio il prodotto - oggetto di licenza - nei
territori degli altri licenziatari all’interno dell’UE
per un periodo che non eccede i cinque anni a decorrere dalla data
in cui il prodotto è stato messo in commercio per
la prima volta dal licenziante, o da uno dei licenziatari.
L’esclusiva territoriale trova, comunque, nelle importazioni
parallele un forte ridimensionamento.
Infatti, qualunque terzo è libero di acquistare i prodotti
dal licenziante, o da un licenziatario, e rivenderli, poi, nel territorio
di un licenziatario o del licenziante. Alle importazioni
parallele viene riconosciuta l’importante funzione
di promuovere la concorrenza al livello della distribuzione.
È ammesso che nella licenza venga inserita una clausola per
cui si obbliga il licenziatario a rifornirsi di prodotti presso
il licenziante, o presso un’impresa da questa designata, ovvero
si obbliga il licenziatario a servirsi di determinati servizi, ma
solo se tali obblighi servono ad assicurare uno sfruttamento tecnicamente
e/o tecnologicamente corretto dell’invenzione oggetto della
licenza. In mancanza di tale condizione la clausola non può
essere applicata.
Altro obbligo che può essere posto a carico del licenziatario
è quello di rispettare limiti di qualità minimi del
prodotto oggetto della licenza. Per qualità minima s’intende
la misura indispensabile affinché ci sia uno sfruttamento
tecnicamente corretto dell’invenzione (Burroughs/Geha Werke,
GADI, 1972, nr. 231; Raymond/Nagoya, GADI, 1972, nr. 236).
Occorre comunque che le norme di qualità rispondano a criteri
oggettivi, predeterminati e verificabili, onde evitare che l’attività
del licenziatario possa subire interferenze arbitrarie. L’obbligo,
però, non deve estendersi oltre l’indispensabile e,
soprattutto, non deve dare al licenziante la possibilità
di interferire nelle scelte di politica commerciale riservate ai
licenziatari.
Altro vincolo ammesso è quello in base al quale le parti
reciprocamente si comunicano le esperienze acquisite nell’utilizzazione
dell’invenzione concessa e si concedono una licenza per le
invenzioni di perfezionamento o d’applicazione, purché
tale comunicazione, o licenza, non sia esclusiva.
Non è consentito, però, che tale obbligo sia puramente
unilaterale per il licenziatario, né tanto meno che egli
sia “tenuto a cedere al licenziante, in tutto o in parte,
i propri diritti di brevetto riguardanti invenzioni di applicazione
o di perfezionamento dei brevetti oggetto di licenza, o il diritto
a tali brevetti” (Davison Rubber, GADI, 1972, nr. 235).
Un licenziatario può essere obbligato a limitare lo sfruttamento
dell’invenzione concessa ad una o più delle applicazioni
tecniche contemplate dal brevetto. Non sono invece consentite limitazioni
per quanto riguarda la clientela, ed in particolare non è
consentito il divieto di fornire a determinate categorie di utilizzatori,
di avvalersi di determinati modi di distribuzione, o di adottare,
onde effettuare una ripartizione della clientela, determinate forme
di condizionamento dei prodotti.
Altri vincoli ritenuti inammissibili, sono:
- limitare il quantitativo dei prodotti
oggetto di licenza da fabbricare o da vendere (Sementi di mais,
GADI, 1978, nr. 1127);
- determinare i prezzi, gli elementi del
prezzo o gli sconti per i prodotti oggetto di licenza;
- vietare di fornire a determinate categorie
di utilizzatori, nonché vietare di avvalersi di determinati
modi di distribuzione, o di utilizzare determinate forme di condizionamento
dei prodotti;
- obbligare il licenziatario a svolgere
l’attività produttiva in un unico luogo (Windsurfing
International Inc./Commissione delle Comunità Europee,
GADI, 1987, nr. 2224).
È anche vietato imporre al licenziatario di pagare royalty
per la fabbricazione di prodotti non brevettati, o formanti oggetto
di brevetti scaduti, o per l’utilizzazione di un know-how
divenuto di pubblico dominio, purché la divulgazione non
sia imputabile al licenziatario stesso, o ad un’impresa ad
esso collegata.
È inoltre vietato impedire al licenziatario di contestare
la validità del brevetto concesso in licenza o di altri diritti
di proprietà industriale e commerciale appartenenti al licenziante
o ad imprese ad esso collegate (AOIP/Beyrard, GADI, 1975, nr. 777;
Bayer, IIC, 1990, nr. 212).
Ulteriore vincolo inammissibile è la proroga automatica del
contratto al di là della durata dei brevetti concessi in
licenza ed esistenti alla data di conclusione dell’accordo,
salvo il caso in cui il contratto preveda per tutti i contraenti
la possibilità di recesso almeno annuale a partire dalla
scadenza dei brevetti concessi in licenza.
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