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·LICENZE DI MARCHIO

Diversamente che per le licenze di brevetto, per i marchi non vi è un regolamento comunitario specifico.
La Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni stabilisce che un marchio può formare oggetto di licenza per la totalità, o parte, del territorio dello Stato membro. Le licenze possono, inoltre, essere esclusive o non esclusive. La Commissione ha anche distinto la protezione territoriale assoluta del licenziatario da quella relativa.
La protezione assoluta è quella che consente al licenziatario di impedire in qualunque caso, nel suo territorio, la vendita di prodotti marcati provenienti dal licenziante o da altri licenziatari. Con tale protezione il licenziatario può impedire l’ingresso delle merci non solo quando le altre parti intendano esportarli di loro iniziativa, ma anche quando tali prodotti siano stati loro richiesti da clienti presenti nel suo stesso territorio, oppure formino oggetto di importazioni parallele. La Commissione, come in tutti gli altri campi, ha condannato la protezione assoluta.
Infatti, le importazioni parallele, purché avvengano quale circolazione interna all’Unione, non possono mai essere impedite, e la Commissione oltre che a confermare questo principio, non ha esitato ad infliggere ammende ad imprese che, mediante accorgimenti contrattuali, avevano tentato appunto di bloccare simili importazioni (Theal/Watts, GADI, 1976, nr. 890). La Commissione si è dimostrata disponibile nei confronti di licenze che prevedevano una protezione semplicemente relativa.
In questi tipi di licenza viene solo assicurato che sia il licenziante, sia gli altri licenziatari, si astengono da una politica attiva di vendita nel territorio riservato a terzi, in particolare si astengono dall’insediare succursali e dal fare pubblicità specificamente destinata ad esso. Non deve essere individuato alcun impegno atto a respingere le richieste di fornitura che provengano dal territorio riservato a terzi (Campari, GADI, 1978, nr. 1124).
La Commissione ritiene che il divieto, imposto al licenziatario, di trattare prodotti concorrenti con quelli che formano oggetto della licenza di marchio, rientri nel divieto dell’art. 85. Tuttavia, lo ha ritenuto meritevole di esenzione, osservando che tale divieto può contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti sotto licenza, evitando dispersione di sforzi in materia di vendite, favorendo la costituzione di scorte e abbreviando i termini di consegna. Un simile divieto non è ammesso per le licenze di brevetto e per quelle di know-how.
Anche se la Commissione non si è pronunziata espressamente, sembra del tutto inammissibile qualsiasi clausola che limiti l’autonomia del licenziatario nella fissazione dei propri prezzi (art. 85 del Trattato costitutivo CEE). La Commissione ha ammesso che al licenziatario possa essere vietato di cedere i diritti concessi. Uno dei divieti principali è quello di concedere sublicenze (Campari, GADI, 1978, nr. 1124).
Una licenza di marchio deve anche prevedere l’utilizzo del marchio, le caratteristiche dimensionali, di forma e/o di colori connessi al marchio, le modalità di applicazione, l’eventuale abbinamento con altri marchi, la politica pubblicitaria che comprende il marchio, le campagne promozionali, l’eventuale promozione istituzionale del marchio, i volumi pubblicitari, le fiere a cui deve essere presente, ecc…
Nelle licenze di marchio è normale che il licenziante stabilisca delle regole di qualità e si riservi di controllare il rispetto di dette regole. Anzi, il controllo da parte del licenziante del prodotto ottenuto dal licenziatario e marcato con il marchio dato in licenza è comunemente ritenuto un elemento essenziale del contratto di licenza, in mancanza del quale il contratto è nullo.
In relazione ad altre particolarità che può presentare un contratto di licenza di marchio bisogna far riferimento al Regolamento sui brevetti e sul know-how e alle sentenze della Commissione. Le principali sono:

  • Hag, GADI, 1974, nr. 667;
  • Fruit of the Loom, GADI, 1985, nr. 1953;
  • EMI Records, GADI, 1983, nr. 1667;
  • Campari, GADI, 1978, nr. 1124.


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