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GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione, 23 Gennaio 2007, N. 1476 Non è consentito — per l'effetto confusorio e fuorviante che può derivarne — il riferimento, nella denominazione di un'associazione fra avvocati, ad un celeberrimo avvocato defunto, che non ne è stato il fondatore, né comunque partecipe, in quanto costituita successivamente alla sua morte,. << Torna all'indice |