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·GIURISPRUDENZA

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 20 Settembre 2007, N. C-371/06

L'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che da un valore sostanziale a quest'ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, di tale direttiva quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.

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